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ASSEMBLEA ORDINARIA ISCRITTI
Protocollo 0001834/2021/ipasv_lt/LT/P
Anno 2021 Titolo II Classe 01 Fascicolo 1 Latina, 31/03/2021
ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI ISCRITTI ALL’ORDINE DELLE PROFESSSIONI INFERMIERISTICHE DI LATINA
Avrà luogo presso la sede dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Latina (OPI di Latina) – Sala Conferenze - in Viale P.L. Nervi 228 scala P - 04100 Latina alle ore 20.00 del giorno 25 aprile 2021.
Per disposizione legislativa l’assemblea in prima convocazione è valida solo se registra la presenza di almeno un quarto degli iscritti. Qualora non si dovesse raggiungere il quorum nella prima convocazione l’assemblea si terrà il giorno dopo in seconda:
CONVOCAZIONE 26 aprile 2021
ORE 18.00
presso la Sala Congressi “ROSSA” del Park HOTEL
Strada Statale 156 Monti Lepini, n. 25 – 04100 Latina LT
Ordine del Giorno:
- Relazione programmatica della Presidente;
- Bilancio Consuntivo Anno 2020 - Discussione ed approvazione;
- Assestamento Bilancio Preventivo Anno 2021 -Discussione ed approvazione.
Un eventuale cambio di sede e/o modalità di svolgimento dell’assemblea ordinaria, vista l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ancora in corso, verranno comunicate esclusivamente sul sito istituzionale di questo Ordine almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione.
E' possibile consultare i Bilanci di cui al punto 2 e 3 - nella SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- Bilanci del sito istituzionale di questo Ordine (www.opilatina.it).
Allegata alla presente, troverai il bollettino pagoPa per il pagamento della tassa iscrizione anno 2021 da pagare entro e non oltre la data di scadenza.
Si ricorda che il pagamento della tassa di iscrizione all’ Ordine è sancito dall’ art.1 comma 3 lettera b) del DLCPS n. 233 del 13/09/1946 così come sostituito dall’art. 4 della legge n.3/18 "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute".
La Presidente
Annunziata PICCARO
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Modulo di Adesione piano regionale di Vaccinazione anti SARS-Cov2 - OPI LATINA
In ragione della Determinazione 29 dicembre 2020, n. G16441 della Regione Lazio, l'Ordine ha attivato il presente modulo per l'acquisizione delle disponibilità alla vaccinazione anti SARS-Cov2 per gli infermieri e infermieri pediatrici liberi professionisti e non in quiescenza iscritti all'Ordine professionale, specializzandi e altre situazioni professionali che non prevedano un rapporto strutturato con il Servizio Sanitario Regionale. Compilando il presente modulo si autorizza l’OPI di Latina a trasmettere sulla piattaforma regionale i dati forniti al fine di consentire la presa in carico alla vaccinazione da parte della Regione Lazio che gestirà tutte le fasi successive conseguenti. I dati raccolti attraverso lo strumento proposto saranno trattati dall’OPI di Latina, esclusivamente per le finalità connesse all’iniziativa, e saranno trasmessi alla Regione Lazio per la presa in carico dei colleghi che hanno dato volontariamente la loro adesione alla vaccinazione. La presa in carico e la vaccinazione avverranno con modalità che saranno comunicate agli interessati direttamente dalla Regione Lazio.
Per gli iscritti OPI di Latina cliccare direttamente sul seguente link:
https://serviziopilt.wbss.it/ServiziOnline/AdesioneVaccinazione.jsf
La procedura da seguire per i NON iscritti OPI Latina, ma iscritti ad altri OPI d'Italia con domicilio professionale a Latina e provincia di Latina è disponibile al link:
https://serviziopilt.wbss.it/ServiziOnline/AdesioneVaccinazioneNonIscritti.jsf
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Avvio consultazione pubblica al fine di acquisire proposte e osservazioni sul Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (2021-2023) dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Latina
Premesso:
- che ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, le pubbliche amministrazioni e gli altri enti soggetti alla normativa di settore sono tenuti ad adottare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza;
- che l’Ordine/Collegio, dovendo provvedere all’adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (2021-2023) intende avviare una consultazione pubblica al fine di acquisire osservazioni, proposte e contributi da parte di tutti gli attori;
- che, a tal fine, la particolare rilevanza dei predetti documenti rende opportuno avviare un confronto con i principali portatori di interesse, attivando una procedura quanto più possibile aperta alla partecipazione diffusa;
- che, tal fine, si prega di prendere visione del PTPCT dell’anno precedente 2020/2022 sulla home page del sito istituzionale Amministrazione Trasparente>Altri contenuti>Prevenzione della corruzione per un confronto aperto con tutti i potenziali interlocutori.
Tutto ciò premesso, si AVVISANO e si INVITANO tutti i soggetti interessati
a trasmettere, tramite l’apposito modello allegato, entro il giorno 28 marzo 2021 eventuali proposte od osservazioni relative ai contenuti del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, mediante E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. / PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare.
Il RPCT
Vincenzo D'Auria
Allegato: modulo raccolta osservazioni/proposte (scaricabile al seguente link:https://www.opilatina.it/lt/stakeholders)
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Sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 51 del 1° marzo 2021, è stato pubblicato il decreto – legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Milleproroghe) coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21.
Di seguito le principali misure d’interesse inviate dalla Federazione agli ordini con una apposita circolare.
Stabilizzazione del personale sanitario
Con riferimento all’art. 20, c. 11 bis, del d.lgs. n. 25 maggio 2017, n. 75, volto a facilitare l’assunzione a tempo indeterminato del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico dirigenziale e non, presso le strutture dove hanno già lavorato a tempo determinato, si evidenzia che l’art. 1, c. 8, del decreto Milleproroghe ha prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per il conseguimento dei requisiti per la stabilizzazione “fatta salva l’anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Si ricorda, altresì, che il requisito di anzianità di servizio presso l’amministrazione che bandisce il concorso dovrà essere, almeno pari a tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l’assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione
L’art. 4, c. 8-sexies del decreto Milleproroghe ha sostituito integralmente il testo dell’art. 13 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) come di seguito: “1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell’emergenza da COVID-19, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea. Gli interessati presentano istanza, corredata di un certificato di iscrizione all’albo del Paese di provenienza, alle regioni e alle province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto.
2. Per la medesima durata indicata al comma 1, l’assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione nonché presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purché impegnate nell’emergenza da COVID-19, per l’esercizio di professioni sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario è consentita, in deroga all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge”.
Le deroghe sono prorogate, pertanto, al 31 dicembre 2021.
La norma prevede espressamente, inoltre, la possibilità per le strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di assumere personale sanitario, anche non proveniente da paesi dell’Unione Europea.
Si evidenzia, infine, che ai fini del reclutamento temporaneo sopra descritto, gli interessati dovranno presentare apposita istanza, corredata da certificato di iscrizione all’albo del Paese di provenienza, solo ed esclusivamente alle Regioni o alle provincie autonome. Non potrà procedersi, pertanto, all’invio diretto della suddetta istanza ad altri enti e/o alle strutture sanitarie.
Proroga conferimento di incarichi di lavoro autonomo al personale sanitario
L’art. 19 del decreto 183/2020 ha prorogato la previsione di cui all’art. 2-bis, c. 3, del D.L. 18/2020 sino alla fine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021.
Si ricorda che la disposizione in questione permette alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere al reclutamento di laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali, attraverso il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi.
Si evidenzia, infine, che la possibilità per gli enti del Servizio sanitario nazionale di conferire incarichi di lavoro autonomo al personale delle professioni sanitarie e al personale sanitario collocato in quiescenza (anche ove non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposto) è stata prorogata per tutto l’anno 2021 dalla Legge di bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020.
Rinnovo elettorale degli organi degli Ordini sanitari e delle relative Federazioni
L’art. 4, c. 4-bis, del decreto Milleproroghe letteralmente dispone che “la durata degli organi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n, 561, che non Abbiano svolto le procedure elettorali per il relativo rinnovo, nonché di quelli delle rispettive Federazioni nazionali, è prorogata fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 fissato con apposita deliberazione del Consiglio dei ministri e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021”
La durata degli organi elettivi dei suddetti enti è, pertanto, prorogata fino al termine dello stato d’emergenza epidemiologica, attualmente prevista al 30 aprile 2021, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2021.
La disposizione chiarisce, altresì, che gli artt. 2, c. 8, e l’art. 8, c. 6, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233/1946, come modificato dalla legge n. 3/2018, si applicano esclusivamente “ai mandati successivi al predetto rinnovo”.
Come è noto, ai sensi dei suddetti articoli, il Consiglio direttivo degli ordini provinciali ed il Comitato centrale delle federazioni nazionali eleggono al proprio interno “il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza dei due terzi” dei componenti del Consiglio o, nel caso del Comitato centrale, degli aventi diritto.
Le norme sopra richiamate precisano, inoltre, che “chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta”.
Tali disposizioni si applicheranno, dunque, solo a partire dal mandato successivo al rinnovo effettuato in base alle nuove prescrizioni disposte dalla legge n. 3/2018.
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Oggi per la prima volta, si celebrerà la “Giornata nazionale dei professionisti sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e del volontariato” per onorare il loro lavoro, impegno, professionalità e sacrificio.
Il 20 febbraio costituisce solennità civile ed è stata istituita con la legge del 13 novembre 2020, n° 155, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2020, Serie generale n. 294.
Anche se nel testo originario della legge, in vigore dal 27 novembre 2020, si parlava di “Giornata dei camici bianchi”, la norma è stata licenziata col riconoscimento di tutti gli operatori in prima linea nella lotta alla pandemia.
A tal riguardo si allegano al presente articolo in versione scaricabile:
1. la lettera della FNOPI che vuole far pervenire a tutti gli infermieri e a tutte le famiglie degli infermieri deceduti per manifestare la vicinanza e il sostegno e l’importanza della professione infermieristica e chiedere anche a tutti gli iscritti di osservare un minuto di silenzio a inizio turno per onorare i colleghi deceduti e comunque per rendere testimonianza, nel rispetto delle norme anti Covid, del valore della giornata
2. il Comunicato OPI Latina
3. il Comunicato congiunto con altri Ordini della Provincia di Latina
Cordiali saluti.