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L'attuale percorso formativo per diventare infermieri e per proseguire gli studi - una volta conseguito il titolo che abilita all'esercizio professionale - si sviluppa su più livelli secondo le disposizioni del decreto del ministero dell'Università del 3 novembre 1999, n. 509 e successivamente modificato dal DM 22 ottobre 2004, n. 270.
Laurea in Infermieristica - DM 19 febbraio 2009 . Ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali (180 Cfu 1 credito = 30 ore). E' il titolo che abilita all'esercizio professionale (sostituisce i precedenti titoli di Infermiere professionale e di diploma universitario in Scienze infermieristiche). La durata accademicamente definita è di 3 anni. Come emerge dalla Legge 42/99, l'ambito di attività e di responsabilità di un infermiere è definito proprio dalla Laurea Triennale unitamente al Profilo Professionale ed al Codice Deontologico degli Infermieri.
Laurea magistrale - DM 270/04 (ex Laurea specialistica in Scienze infermieristiche, LS - DM 8 gennaio 2009) . Ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata complessità (120 Cfu). La durata è di 2 anni.
Master primo livello - Corso di approfondimento scientifico e alta formazione permanente e ricorrente in ambiti specifici (area critica, geriatria, pediatria, salute mentale, sanità pubblica, management infermieristico ecc.), successivo al conseguimento della Laurea in Infermieristica (60 Cfu).
Master secondo livello. Corsi di approfondimento scientifico e alta formazione permanente e ricorrente in ambiti specifici, successivo al conseguimento della Laurea Magistrale (60 Cfu).
Dottorato di ricerca. Fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca e di alta qualificazione.
Accesso al percorso formativo post-base. Hanno accesso alla formazione post-base tutti gli infermieri in possesso del diploma di laurea in Infermieristica, rilasciato ai sensi della normativa vigente, nonchè tutti gli altri infermieri ed infermieri pediatrici (ovviamente in possesso del titolo di scuola secondaria superiore) grazie all'art. 4 della legge n. 42 del 1999 e all'art.1 comma 10 della legge n. 1 del 2002 che hanno reso equipollenti i precedenti diplomi al fine dell'esercizio professionale e del proseguimento degli studi. I precedenti diplomi erano comunque conseguiti in ottemperanza a precise direttive europee (Accordo di Strasburgo del 1967: 4600 ore di formazione) e davano e danno titolo all'esercizio professionale infermieristico in tutta l'Unione Europea.