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La professione infermieristica si caratterizza come professione intellettuale ai sensi degli artt. 2229 e ss. del Codice Civile (C.C.) e il campo proprio di attività dell’infermiere, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge 42/99, è determinato dal Profilo professionale, dal Codice Deontologico e dagli Ordinamenti didattici della formazione di base e post base. Gli infermieri che decidono di esercitare l’attività in regime autonomo, in qualità di professionisti prestatori d’opera intellettuale, devono fare riferimento alle regole fondamentali di buon comportamento e devono avere contezza della responsabilità assunta nei confronti del cliente, dei colleghi e dell’intera categoria. Essere libero professionista significa operare in regime di autonomia organizzativa e libertà di scelta metodologica e scientifica, nel rispetto delle regole della concorrenza e delle norme del Codice Deontologico. L’esercizio della professione infermieristica si espleta attraverso attività tipicamente intellettuali e l’esercizio libero professionale rappresenta un valore aggiunto, sia per la categoria infermieristica, sia per la società
Durante il Terzo Congresso Nazionale FNOPI, tenutosi a Rimini dal 20 al 22 marzo 2025, è stato presentato il nuovo Vademecum della Libera Professione Infermieristica . Il documento è stato illustrato nel corso della Giornata della Libera Professione, la cui edizione 2025, è stata ospitata all’interno del Congresso.
Scopo del documento è quello di guidare il libero professionista, fornendo elementi di orientamento, indicazioni normative e operative, ma in maniera dinamica, grazie ad aggiornamenti periodici. In questo modo è possibile usufruire di un documento sempre attuale, in linea con le disposizioni normative. All’interno del Vademecum sono inseriti i link alle le normative di riferimento, gli aggiornamenti in materia di deontologia infermieristica e ancora la deroga al divieto di cumulo degli impieghi nella Pubblica Amministrazione (“vincolo di esclusività”), la piattaforma FNOPI “Infermieri per Voi”, il tema dell’equo compenso (Legge 49/2023) e gli adempimenti assicurativi (DM 232/2023), e del consenso informato (Legge 219/2017).
Con questo Vademecum viene, inoltre, introdotta la possibilità di contribuire, attraverso l’invio di segnalazioni e contributi all’aggiornamento periodico del documento, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Richiesta di Parere Preventivo sulla Pubblicità
Gli infermieri liberi professionisti iscritti agli Ordini provinciali devono attenersi alle presenti disposizioni per garantire la trasparenza, correttezza e conformità della comunicazione pubblicitaria al Codice Deontologico.
A tal fine, è necessario richiedere una valutazione preventiva all’Ordine di appartenenza, affinché sia verificata la rispondenza della pubblicità, sia nella forma che nei contenuti, alle norme deontologiche vigenti.
La richiesta sulla pubblicità va trasmessa all’Ordine tramite PEC (esclusivamente dalla propria PEC) all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., allegando una copia di un documento di identità in corso di validità.
La modulistica necessaria è disponibile nel Vademecum a pagina 44, dove sono riportati i fac-simili della pubblicità che si intende realizzare.
Ricevuta la richiesta, l’OPI provvederà tempestivamente alla valutazione, fornendo un parere motivato, in particolare in caso di eventuale esito negativo.
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I lberi professionisti che hanno notificato all'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Latina (OPI di Latina) l'inizio della libera professione e fossero interessati alla pubblicazione dei propri dati personali per favorire un contatto professionale, compilare la richiesta di autorizzazione sottostante.
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ESTIONE SEPARATA ENPAPI
GESTIONE SEPARATA ENPAPI
All’articolo 8 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, è stato inserito, in sede di conversione in legge 7 agosto 2012, n. 135, il nuovo comma 4 ter, che così recita: “Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica provvede all'approvazione di apposite delibere intese a coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, modificando conformemente la struttura della contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonché l'entità della medesima applicando, a decorrere dal 1° gennaio 2012, aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla predetta gestione separata, fermi restando gli obblighi contributivi eventualmente previsti dalla vigente normativa nei confronti della medesima gestione separata.”
ENPAPI, in attuazione della suddetta normativa, ha posto in essere tutti gli adempimenti necessari per l’istituzione della Gestione Separata ed ha sottoposto il nuovo Regolamento di Previdenza e Assistenza della Gestione Separata all’attenzione dei Ministeri Vigilanti per la consueta approvazione, intervenuta il 29/03/2013.
ISCRITTI
L’art.1, comma1, del Regolamento dispone che “A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono iscritti alla Gestione Separata ENPAPI gli Infermieri, gli Infermieri Pediatrici e gli Assistenti Sanitari che, iscritti ai relativi Albi provinciali, svolgono attività lavorativa di natura infermieristica nella forma di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di collaborazione non abituale (c.d. mini co.co.co.”)”.
Sono pertanto iscritti alla Gestione Separata:
• i titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa,
• i titolari di contratto a progetto,
• i componenti gli organi di amministrazione e controllo di Studi Associati e Cooperative,
• i componenti gli organi di amministrazione e controllo dei Ordini Provinciali ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE qualora svolgano contestualmente attività di lavoro di autonomo (attrazione del reddito nella sfera libero professionale),
• i collaboratori occasionali di cui all’art. 61, comma 2, D.Lgs. 276/2003.
TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ ASSOGGETTABILI
I compensi assoggettabili a contribuzione presso la Gestione Separata si riferiscono allo svolgimento delle attività previste dai singoli profili professionali.
Tra le attività rientranti nei profili professionali è inclusa quella di docenza. Ad esempio, gli Infermieri, gli Infermieri Pediatrici e gli Assistenti Sanitari, anche se lavoratori dipendenti, autorizzati dalla propria struttura ad effettuare attività di docenza in materie sanitarie presso Università, scuole professionali o altri istituti, che abbiano stipulato contratti di collaborazione non abituale (cd. mini cococo) sono destinatari della riforma: i committenti dovranno presentare denunce retributive ed effettuare i versamenti contributivi all’ENPAPI, Gestione Separata.
È importante precisare che sono assoggettati a contribuzione i compensi percepiti per lo svolgimento di attività attribuite al professionista in ragione della sua particolare competenza anche se non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione.
Per maggiori informazioni clicca sul sito Gestione Separata ENPAPI
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ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFRMIERE/ASSISTENTE SANITARIO/INFERMIERE PEDIATRICO IN FORMA LIBERO-PROFESSIONALE
A Chi esercita la libera Professione Infermieristica.
Modulistica:
- Modalità e Adempimenti Obbligatori
- Norme Comportamentali
- Prestazioni erogabili in regime libero professionale
- Modulistica "Comunicazione all'Ordine di Inizio Attività Libero Professionale"
- Modulistica "Comunicazione all'Ordine di Cessazione Attività Libera Professione"
Materiale:
- Visita il sito dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI)
- Tariffario e Normativa Tariffario- N.B Il Nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza infermieristica è lo strumento che regolamenta i rapporti tra gli infermieri libero-professionisti e i loro clienti: trova applicazione esclusivamente in questo ambito. Emanato dalla (ex) federazione Ipasvi nel 2002 è oggi strumento di solo riferimento (reso non applicabile dal decreto Bersani 223 del 4 Luglio 2006). Non contiene solo l’elenco delle prestazioni infermieristiche, ma stabilisce anche le regole di un corretto esercizio professionale dal punto di vista deontologico e di tutela del cittadino. Dal 30 Agosto 2016, il Decreto Ministeriale n° 165/2016 detta le condizioni sui valori minimi di cui l’organo giurisdizionale deve tenere conto nel caso di contenziosi, dal momento che, in assenza di tariffari, il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell’incarico.
Assicurazione professionale - Le agevolazioni ai professionisti nella nuova programmazione 2014-2020 - Fondi strutturati UE per i liberi professionisti
- Riferimenti tariffari: in vigore il decreto anti-contenziosi
- VADEMECUM sulla libera professione
LEGGERE CON ATTENZIONE!!!!!
Per gli obblighi derivanti dall’esercizio dell’attività libero professionale in:
a) in forma individuale
b) in forma aggregata attraverso:
- Studio associato
- Cooperativa sociale
- Società tra professioni
- LEGGERE ATTENTAMENTE IL VADEMECUM (sotto allegato).
La comunicazione di inizio della attività libero professionale all'Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di appartenenza è obbligatoria e va effettuata entro 30 giorni dall'avvio dell'attività libero-professionale. Altrettanto obbligatoria è la comunicazione di cessazione dell’attività libero-professionale. In entrambi casi la modulistica è reperibile in questa sezione (esercizio in forma individuale).
Nei casi di esercizio della libera professione in forma aggregata:
Lo Studio Associato notifica all'Ordine delle Professioni Infermieristiche di appartenenza la sua costituzione entro 30 giorni trasmettendo:
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- copia del certificato di attribuzione della partita IVA;
- elenco degli infermieri associati con l’indicazione degli estremi d’iscrizione all'Albo professionale e copia della documentazione attestante la posizione assicurativa (R.C.) e quella previdenziale (ENPAPI);
- elenco degli altri professionisti associati.
Ogni eventuale variazione dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'elenco degli associati, non-ché l'eventuale cessazione dell'attività, dovrà essere comunicata all'Ordine provinciale entro 30 giorni dall'avvenuta modifica.
Nel caso in cui lo Studio Associato eserciti in modo non occasionale attività infermieristica in una provincia diversa da quella dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Latina (OPI di Latina) presso la quale è depositata la notifica di costituzione, esso è tenuto a dichiarare all'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Latina (OPI ) della provincia presso cui esercita:
- l'avvio dell’attività libero professionale;
- l'Ordine di iscrizione;
- l’attestazione della trasmissione della documentazione necessaria, inerente l’attività libero professionale, all' Ordine delle Professioni Infermieristiche di appartenenza
Sarà cura dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Latina (OPI di Latina) procedere alla verifica delle dichiarazioni ricevute.
La Cooperativa Sociale notifica all' Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) provinciale di appartenenza almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività infermieristica:
- l'atto costitutivo, lo statuto e il regolamento interno ai sensi della Legge 142/2001;
- la copia del certificato di attribuzione del Codice fiscale e partita IVA;
- l'elenco dei soci infermieri e copia della documentazione attestante la posizione assicurativa (R.C.) e quella previdenziale (ENPAPI);
- il nominativo dell’infermiere responsabile per l'area infermieristica, comprensivo dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (D.L. 185/2008).
Nel caso in cui la Cooperativa eserciti in modo non occasionale attività infermieristica in una provincia diversa da quella dell'Ordine presso cui è depositata la notifica di costituzione, è tenuta a dichiarare all'Ordine della Provincia presso cui esercita:
- l'avvio dell’attività libero professionale;
- l'Ordine di iscrizione;
- di aver adempiuto alla trasmissione della documentazione necessaria, inerente l’attività libe-ro professionale, all'Ordine di iscrizione.
Per le Società tra Professionisti si rimanda a quanto stabilito dal vademecum (sotto allegato).
Il allegato è disponibile il VADEMECUM sulla libera professione.
Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI)
ENPAPI ha un’unica sede a Roma in Via Alessandro Farnese, 3 – 00192 Roma.
Gli uffici dell’ente sono aperti per il ricevimento del pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30.
Gli iscritti ENPAPI possono anche contattare il servizio di call-center al numero 800.070.070 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 – FAX: 06/3670.4490
sito: https://enpapi.online/ – Email/PEC:
Per quesiti di carattere generale presentati da iscritti e non iscritti | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Per la Gestione Separata ENPAPI e per i Committenti | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Per Iscrizioni, esoneri, riscatti, contribuzione volontaria, variazione dati anagrafici e professionali | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Per il versamento dei contributi per l’anno in corso, dichiarazioni reddituali per l’anno in corso, rimborso contributi, riduzione ed esonero dei contributi | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Per i contributi relativi agli anni pregressi, per le dichiarazioni reddituali per gli anni pregressi, per il recupero crediti in generale | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Per le prestazioni pensionistiche ed assistenziali | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
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Slitta quindi dal 1° all’8 febbraio il termine ultimo per inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie e dei rimborsi relativi al 2020 da parte di tutti i soggetti tenuti a tale adem-pimento dalla normativa vigente.
Ogni anno, entro il 31 gennaio, scatta l’obbligo per strutture sanitarie, medici e professionisti della salute di inviare i dati sanitari dei loro pazienti al Sistema TS per l’elaborazione del 730 Precompilato.
Il Dm 1° settembre 2016 del Ministero dell’economia e delle finanze, attuativo dell’articolo 3 comma 4 del D.lgs 175/2014, ha esteso a partire dal 1° gennaio 2016 a nuovi soggetti (tra i quali gli iscritti agli albi degli infermieri) l’obbligo dell’invio al Sistema TS, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata, dei dati di spesa sanitaria sostenuta dai cittadini.
Di conseguenza, gli infermieri titolari di partita Iva che hanno emesso fatture a privati per prestazioni sanitarie dovranno, in estrema sintesi:
1. accreditarsi ed abilitarsi al sistema TS (Tessera Sanitaria);
2. trasmettere, ,entro il termine previsto i dati delle fatture emesse;
3. verificare l’esito dell’invio.
L’infermiere può delegare un incaricato, purché abilitato come intermediario fiscale, alla trasmissione dei dati su indicati.
Si allegano le istruzione operative del Sistema TS.
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