ESTIONE SEPARATA ENPAPI

GESTIONE SEPARATA ENPAPI

 

All’articolo 8 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, è stato inserito, in sede di conversione in legge 7 agosto 2012, n. 135, il nuovo comma 4 ter, che così recita: “Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica provvede all'approvazione di apposite delibere intese a coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, modificando conformemente la struttura della contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonché l'entità della medesima applicando, a decorrere dal 1° gennaio 2012, aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla predetta gestione separata, fermi restando gli obblighi contributivi eventualmente previsti dalla vigente normativa nei confronti della medesima gestione separata.”

ENPAPI, in attuazione della suddetta normativa, ha posto in essere tutti gli adempimenti necessari per l’istituzione della Gestione Separata ed ha sottoposto il nuovo Regolamento di Previdenza e Assistenza della Gestione Separata all’attenzione dei Ministeri Vigilanti per la consueta approvazione, intervenuta il 29/03/2013.

 

ISCRITTI

L’art.1, comma1, del Regolamento dispone che “A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono iscritti alla Gestione Separata ENPAPI gli Infermieri, gli Infermieri Pediatrici e gli Assistenti Sanitari che, iscritti ai relativi Albi provinciali, svolgono attività lavorativa di natura infermieristica nella forma di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di collaborazione non abituale (c.d. mini co.co.co.”)”.

Sono pertanto iscritti alla Gestione Separata:

• i titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa,

• i titolari di contratto a progetto,

• i componenti gli organi di amministrazione e controllo di Studi Associati e Cooperative,

• i componenti gli organi di amministrazione e controllo dei Ordini Provinciali ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE qualora svolgano contestualmente attività di lavoro di autonomo (attrazione del reddito nella sfera libero professionale),

• i collaboratori occasionali di cui all’art. 61, comma 2, D.Lgs. 276/2003.

 

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ ASSOGGETTABILI

I compensi assoggettabili a contribuzione presso la Gestione Separata si riferiscono allo svolgimento delle attività previste dai singoli profili professionali.

Tra le attività rientranti nei profili professionali è inclusa quella di docenza. Ad esempio, gli Infermieri, gli Infermieri Pediatrici e gli Assistenti Sanitari, anche se lavoratori dipendenti, autorizzati dalla propria struttura ad effettuare attività di docenza in materie sanitarie presso Università, scuole professionali o altri istituti, che abbiano stipulato contratti di collaborazione non abituale (cd. mini cococo) sono destinatari della riforma: i committenti dovranno presentare denunce retributive ed effettuare i versamenti contributivi all’ENPAPI, Gestione Separata.

È importante precisare che sono assoggettati a contribuzione i compensi percepiti per lo svolgimento di attività attribuite al professionista in ragione della sua particolare competenza anche se non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione.

 

Per maggiori informazioni clicca sul sito Gestione Separata ENPAPI

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