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E' una dichiarazione che l’interessato sottoscrive di suo pugno nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali che viene utilizzata nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi.

L’autocertificazione può sostituire:

  • le normali certificazioni;
  • gli atti notori.

Quali sono le dichiarazioni che sostituiscono le certificazioni?

Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: 

  • data e il luogo di nascita;
  • residenza;
  • cittadinanza;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  • stato di famiglia;
  • esistenza in vita;
  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
  • iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  • appartenenza a ordini professionali;
  • titolo di studio, esami sostenuti;
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
  • 15.  possesso e numero del codice fiscale, della partita iva e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione;
  • qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  • qualità di vivenza a carico;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Non sono sostituibili con l'autocertificazione i seguenti documenti:

  • certificati medici, sanitari, veterinari
  • certificati di origine e conformità alle norme comunitarie brevetti e marchi  

Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico - art. 10 comma 2 dpr 403/98

Come si fa l'autocertificazione?

a) Per dichiarazioni sostitutive di certificati:  

  •  si scrive su carta semplice apponendo la firma sotto la propria ed esclusiva responsabilità - non necessita firmare di fronte ad un impiegato; oppure compilando dichiarazioni sostitutive;  
  • trasmettendo documenti, atti e certificati per fax, consegnandoli a mano o via mezzo telematico, alle pp. aa.  

b) Per dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà:  

  • dichiarando fatti, stati o qualità personali a diretta conoscenza dell'interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi a un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco - art. 4, Legge 15/68 ; 
  • dichiarando stati, fatti o qualità personali a diretta conoscenza dell'interessato e non compresi nell'elenco di cui al punto 1, anche contestualmente all'istanza e sottoscritti dall'interessato in presenza del dipendente addetto - art. 3, comma 1, DPR 403/98 ;  
  • se si tratti di stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico e l'amministrazione ritenga necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni. Le amministrazioni hanno 15 giorni di tempo dalle dichiarazioni per richiedere la necessaria documentazione. È possibile inviare una copia fotostatica, ancorché non autenticata dei certificati di cui l'interessato sia già in possesso anche attraverso strumenti telematici e informatici - art. 2, comma 3, DPR 403/98.  

 

Nella partecipazione a concorsi pubblici non è più contemplata la presentazione di copia autentica in bollo dei titoli ma soltanto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dichiarante la conformità all'originale.Oltremodo le amministrazioni non possono richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per partecipare a selezioni per assunzioni in pubblici concorsi - art. 3, comma 5, Legge 127/97.

Modulistica

Si fa presente agli iscritti che ancora non hanno ritirato il tesserino, di provvedere al ritiro personalmente negli orari di apertura al pubblico o da terzi muniti di delega e fotocopia del documento di riconoscimento del delegante (titolare del tesserino)

Data l’ufficialità del documento ne discende che in caso di smarrimento o furto, va fatta la denuncia ai carabinieri, la cui fotocopia dovrà essere consegnata alla segreteria dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Latina, che  provvederà al rilascio del duplicato, su richiesta dell’interessato, portando due foto tessera uguali e spese di rinnovo tesserino di Є0,20.

cosa occorre per richiedere il tesserino professionale smarrito

  • scaricare la richiesta di duplicato tessera di riconoscimento  
  • sporgere la denuncia alle autorita' competenti (questura o carabinieri)  
  • presentare al ordini copia della denuncia   
  • consegnare due foto tessera uguali e recenti  
  • copia chiara e leggibile della carta d'identità valida  
  • pagare direttamente presso la segreteria del ordini le spese per il rinnovo del tesserino  

Natura della tessera rilasciata dall'Ordine.

La pubblicazione del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, avente per oggetto “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” , ha riproposto il quesito relativo alla validità ed efficacia della tessera di riconoscimento rilasciato dai ordini agli iscritti all’albo.

Una breve analisi permette di affermare che due sono gli elementi costituenti di riconoscimento:

  • il primo, di natura oggettiva, si riferisce alla sua espressione materiale che deve essere cartacea, magnetica o informatica, incorporando la fotografia del titolare;
  • il secondo, di  natura soggettiva, e’ che tale documento deve essere rilasciato da una pubblica amministrazione italiana o di altri stati.

Il fine di tale due elementi e’ quello che esso deve consentire l’identificazione personale del titolare.

si impone quindi la domanda:“i ordini sono p.a. ?” a cui la risposta non può che essere positiva, supportata sia da quanto  determina il decreto legislativo 3/2/1993 n° 29 e sue modificazioni, sia da quanto sostenuto dal secondo comma art. 35 del d.p.r. 445/2000. 

Pertanto gli enti pubblici da quest’ultimo costituiti rientrano nel contempo nella dizione “pubblica amministrazione italiana” e nella dizione “amministrazione dello stato”

conferma ulteriore della validità della tessera del ordini e’ data dallo stesso art. 35 del decreto nominato che letteralmente dispone:

  1. “in tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può essere sempre sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2”.
  2. sono equipollenti alla carta di identità: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro, rilasciate da una amministrazione dello stato

Certificati Il certificato che viene rilasciato da questo Ordine è un documento che attesta l’effettiva iscrizione ai seguenti albi:

Infermiere Professionale - Assistente Sanitario - Vigilatrice d’Infanzia

Non viene rilasciato solo  in caso di sospensione dall’esercizio professionale per ovvi motivi.

Il certificato d’iscrizione all’albo professionale viene rilasciato direttamente al momento della richiesta. In base alla legge 675/96 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,  il Ordine potrà rilasciare i certificati d’iscrizione solo al diretto interessato il quale dovrà presentarsi presso gli uffici della segreteria nei giorni di apertura al pubblico munito di un documento di riconoscimento e del tesserino di appartenenza al Ordine delle Professioni Infermieristiche di Latina.

L’iscritto può inoltre autocertificare la propria iscrizione all’albo secondo le normative vigenti.

Ricordiamo che la normativa vigente riguardante le modalità di accesso ai concorsi nelle Pubbliche Amministrazioni prevede l'iscrizione all'Albo Professionale e la presentazione del certificato di iscrizione all'Albo non anteriore a mesi sei (6) dalla data di promulgazione sulla Gazzetta Ufficiale del concorso in oggetto.

Nel caso l'interessato sia impossibilitato a venire personalmente, il certificato può essere ritirato anche da terzi, ma solo se in possesso di delega scritta di pugno dall'interessato allegando  fotocopia del documento d’identità (es. patente, carta d’identità, passaporto), del tesserino di appartenenza al Ordine delle Professioni Infermieristiche di Latina. Non saranno accettate  richieste di rilascio del certificato d'iscrizione sprovviste di delega o deleghe non complete dei dati sopra riportati (regolamento approvato dal consiglio direttivo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Latina nella seduta del 20/11/2003).

La delega deve contenere: 

  • il nome, cognome, dati anagrafici, residenza, n° di posizione di iscrizione all'Albo Professionale, Anno di Iscrizione del richiedente;
  • dovrà essere allegata la fotocopia della carta d'identità od altro documento di riconoscimento valido e non scaduto (chiara e leggibile) del richiedente;
  • il richiedente dovrà allegare la fotocopia del tesserino di appartenenza al Ordine delle Professioni Infermieristiche di Latina;
  • il richiedente dovrà specificare  il n° di certificati da rilasciare;
  • i dati anagrafici della persona delegata, con allegata anche la fotocopia del documento di identità della stessa, che comunque andrà esibita in originale;
  • il richiedente dovrà datare e firmare la delega.

Gli Ordini provinciali sono enti di diritto pubblico non economico, istituiti e regolamentati da apposite leggi come Collegi (Legge 29 ottobre 1954, n. 1049, Dlcps 233/46 e Dpr 221/50) e dalla legge 3/2018 come Ordini.

La norma affida agli Ordini (ex Collegi) una finalità esterna e una finalità interna. La prima è la tutela del cittadino/utente che ha il diritto, sancito dalla Costituzione, di ricevere prestazioni sanitarie da personale qualificato, in possesso di uno specifico titolo abilitante, senza pendenze rilevanti con la giustizia ecc. La seconda finalità è rivolta agli infermieri iscritti all’Albo, che l'Ordine è tenuto a tutelare nella loro professionalità, esercitando il potere disciplinare, contrastando l’abusivismo, vigilando sul rispetto del Codice deontologico, esercitando il potere tariffario, favorendo la crescita culturale degli iscritti, garantendo l’informazione, offrendo servizi di supporto per un corretto esercizio professionale.

In Italia gli Ordini delle Professioni Infermieristiche sono 102: i primi, come Collegi, si sono costituiti nel 1954 (legge 29 ottobre 1954, n. 1049), i più "giovani" sono quelli di Fermo, Carbonia-Iglesias istituiti nel 2011.

Tutta l’attività è sovvenzionata dalle quote degli iscritti, che ogni Ordine stabilisce in rapporto alle spese di gestione della sede, al programma di iniziative (corsi, informazione, rivista, consulenza legale, ecc.) e alla quota da versare alla Federazione per finanziare le iniziative centrali.

L’organo di governo dell'Ordine è il Consiglio direttivo, che si rinnova ogni triennio attraverso una consultazione elettorale di tutti gli iscritti. I componenti del Consiglio variano da 5 per i Collegi con meno di 100 iscritti, a 15 per quelli che superano i 1500. In Italia sono oltre 1500 gli infermieri eletti negli organismi di rappresentanza della professione.

Ogni Consiglio distribuisce al proprio interno le cariche di presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine provinciale ed è membro di diritto del Consiglio nazionale.

L'obbligatorietà di iscrizione all'Albo è rivolta a tutte le categorie che hanno un Ordine. L'iscrizione all'Albo rappresenta non solo requisito essenziale per la partecipazione al concorso, ma è altresì requisito indispensabile per poter continuare a svolgere l'attività sanitaria nell'ambito del rapporto di lavoro: la disciplina concorsuale introdotta a seguito del DPR 761/79 ha previsto infatti l'iscrizione quale requisito di accesso che, al pari di altri requisiti, non è limitato nel tempo ma va mantenuto per tutta la durata del rapporto di lavoro.

Tale condizione, per l'esercizio della funzione di Infermiere, viene inoltre confermata dall'art. 2 e art. 3 del Decreto del Ministero della Sanità del 14/9/1994 n.739 (Profilo Professionale).

Anche l'art. 2229 Codice Civile pone una riserva di legge in merito all'individuazione delle professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in albi o elenchi appositi, e l'art. 2231 indica le conseguenze derivanti dalla mancanza di iscrizione all'albo. Inoltre l'estensione ai Ordini degli Infermieri Professionali delle norme del DLgs.C.P.S. del 13/9/46, n. 233 operata dalla legge n. 1049/54, comprende l'obbligo di iscrizione ai fini dell'esercizio della professione.

Tutto ciò è da riferirsi non solo a coloro che esercitano la libera professione ma anche a coloro che esercitano in rapporto di dipendenza, poiché la qualificazione, ai fini dell'esercizio professionale, non dipende solo dal possesso del diploma ma anche dalla abilitazione che deriva dall'iscrizione all'Albo. L'Albo professionale è quindi, a nostro giudizio, da intendersi quale strumento legittimante l'esercizio dell'attività professionale.

Il Ordine professionale: cos'è?
Struttura
L'istituzione degli Ordini delle Professioni Infermieristiche risale al 1954 e la denominazione di Ordine piuttosto che Ordine dipende dal fatto che per l'esercizio professionale si sia conseguito un diploma invece della laurea. Esistono tanti Ordini quante Province.
All'interno del Ordine distinguiamo tre organi:

  • l'Assemblea, costituita da tutti gli iscritti all'Albo, la quale ogni anno si riunisce per approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo e ogni tre anni per le elezioni dei nuovi Organi; può riunirsi in sede straordinaria su richiesta del Consiglio oppure su richiesta di almeno 1/6 degli iscritti all'Albo;
  • il Consiglio Direttivo, costituito da Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e Consiglieri;
  • il Ordine dei Revisori dei Conti, costituito da tre membri effettivi oltre a un membro supplente.

Gli Ordini Professionali sono riuniti in Federazione Nazionale, diretta da un Comitato Centrale che ha i compiti di coordinare e promuovere l'attività dei Ordini, vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza della professione, esercitare il potere disciplinare nei confronti dei Consigli Direttivi dei Ordini nonché di controllarne l'attività.

Funzioni
Il Ordine è un Ente di diritto pubblico che ha funzioni di rappresentanza della categoria presso le istituzioni pubbliche e private, di tutela della professione e dell'esercizio professionale, di vigilanza affinché si rispettino le norme etiche previste dal Codice Deontologico.
I "compiti" degli Ordini delle Professioni Infermieristiche sono molteplici e vanno dalla compilazione e pubblicazione dell'Albo alla conservazione del decoro e dell'indipendenza del Ordine; dall'individuazione dei rappresentanti presso Commissioni, Enti e Organizzazioni alla promozione del progresso culturale sino all'esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti, sia che essi prestino la loro opera presso istituzioni pubbliche o private sia che svolgano la libera professione. Possono inoltre, se richiesto, interporsi nel caso di controversie sorte per questioni di esercizio professionale.

Possiamo riassumere sottolineando due aspetti principali che riguardano il ruolo del Ordine: innanzitutto tutela i professionisti vigilando e garantendoli ad esempio da forme di abusivismo, promuove la formazione continua e dà loro assistenza attraverso consulenze; in secondo luogo garantisce agli utenti del sistema sanitario, i cittadini, la professionalità degli iscritti all'Albo nell'esercizio delle specifiche competenze. È quindi strumento di disciplina ma anche di difesa degli interessi dei professionisti e della comunità.

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