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AVVISO - OBBLIGO COMUNICAZIONE PEC


OBBLIGATORIETÀ ISCRIZIONE

Si ricorda che, in base alla legge 3/18 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”, l’iscrizione all’Ordine Professionale è obbligatoria per tutti i professionisti che esercitano la professione sanitaria e che nell’esercizio della professione senza iscrizione si configura il reato di  esercizio abusivo della professione sia nell’ambito di attività libero professionale, che nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente subordinato pubblico o privato. Diversamente si incorre nelle sanzioni di cui all’art. 348 cp che è stato sostituito ed oggi così recita: “Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 50.000. La condanna comporta ……omissis…. altresì la interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata ………….omissis”.

In merito alle conseguenze civili si sottolinea inoltre che, l’attività professionale svolta in mancanza di iscrizione è priva di riconoscimento contrattuale e di tutela, mentre in ipotesi di procurati danni a terzi, la richiesta di risarcimento nei tuoi confronti sarebbe inevitabile, senza possibilità alcuna di difesa.


ALERT

Si informano i dipendenti, collaboratori e consulenti dell'OPI di Latina che nella seduta del Consiglio Direttivo del giorno 19-12-2023 è stata approvata la nuova procedura per le segnalazioni Whistleblowing aggiornata al recente dlgs 24/2023 presente al link https://www.opilatina.it/lt/whistleblowing e nella sezione Amministrazione Trasparente|Altri contenuti|Prevenzione della corruzione


AUTOCERTIFICAZIONI

Moduli di Autocertificazione Telematica

 ECM

STATO

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UNIVERSITA'

 

Associazioni infermieristiche

Siti infermieristici

   

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

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CIVES

Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria

 

 

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA (ENPAPI)

VIA LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 27 - 00193 ROMA (RM)

SCARICA LO STATUTO DELL' ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA (ENPAPI)

I SEGUENTI DOCUMENTI POSSONO ESSERE SCARICATI SUL SITO UFFICIALE DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA (ENPAPI):www.previdenzaOrdine delle Professioni Infermieristiche.it cliccando nel Menu' "Modulistica"

  1. DOMANDA DI ISCRIZIONE
  2. DOMANDA DI RIMBORSO CONTRIBUTI
  3. DOMANDA DI VARIAZIONE
  4. DOMANDA DI RIDUZIONE
  5. DOMANDA DI INDENNITA' DI MATERNITA'
  6. DOMANDA DI CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
  7. DOMANDA DI PENSIONE DI VECCHIAIA
  8. DOMANDA DI PENSIONE DI INABILITA'
  9. DOMANDA DI PENSIONE AI SUPERSTITI
  10. ASSEGNO DI INVALIDITA'
  11. DOMANDA DI DICHIARAZIONE
  12. DOMANDA DI RIMBORSO IRAP

E' una dichiarazione che l’interessato sottoscrive di suo pugno nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali che viene utilizzata nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi.

L’autocertificazione può sostituire:

  • le normali certificazioni;
  • gli atti notori.

Quali sono le dichiarazioni che sostituiscono le certificazioni?

Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: 

  • data e il luogo di nascita;
  • residenza;
  • cittadinanza;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  • stato di famiglia;
  • esistenza in vita;
  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
  • iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  • appartenenza a ordini professionali;
  • titolo di studio, esami sostenuti;
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
  • 15.  possesso e numero del codice fiscale, della partita iva e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione;
  • qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  • qualità di vivenza a carico;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Non sono sostituibili con l'autocertificazione i seguenti documenti:

  • certificati medici, sanitari, veterinari
  • certificati di origine e conformità alle norme comunitarie brevetti e marchi  

Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico - art. 10 comma 2 dpr 403/98

Come si fa l'autocertificazione?

a) Per dichiarazioni sostitutive di certificati:  

  •  si scrive su carta semplice apponendo la firma sotto la propria ed esclusiva responsabilità - non necessita firmare di fronte ad un impiegato; oppure compilando dichiarazioni sostitutive;  
  • trasmettendo documenti, atti e certificati per fax, consegnandoli a mano o via mezzo telematico, alle pp. aa.  

b) Per dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà:  

  • dichiarando fatti, stati o qualità personali a diretta conoscenza dell'interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi a un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco - art. 4, Legge 15/68 ; 
  • dichiarando stati, fatti o qualità personali a diretta conoscenza dell'interessato e non compresi nell'elenco di cui al punto 1, anche contestualmente all'istanza e sottoscritti dall'interessato in presenza del dipendente addetto - art. 3, comma 1, DPR 403/98 ;  
  • se si tratti di stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico e l'amministrazione ritenga necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni. Le amministrazioni hanno 15 giorni di tempo dalle dichiarazioni per richiedere la necessaria documentazione. È possibile inviare una copia fotostatica, ancorché non autenticata dei certificati di cui l'interessato sia già in possesso anche attraverso strumenti telematici e informatici - art. 2, comma 3, DPR 403/98.  

 

Nella partecipazione a concorsi pubblici non è più contemplata la presentazione di copia autentica in bollo dei titoli ma soltanto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dichiarante la conformità all'originale.Oltremodo le amministrazioni non possono richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per partecipare a selezioni per assunzioni in pubblici concorsi - art. 3, comma 5, Legge 127/97.

Modulistica

Si fa presente agli iscritti che ancora non hanno ritirato il tesserino, di provvedere al ritiro personalmente negli orari di apertura al pubblico o da terzi muniti di delega e fotocopia del documento di riconoscimento del delegante (titolare del tesserino)

Data l’ufficialità del documento ne discende che in caso di smarrimento o furto, va fatta la denuncia ai carabinieri, la cui fotocopia dovrà essere consegnata alla segreteria dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Latina, che  provvederà al rilascio del duplicato, su richiesta dell’interessato, portando due foto tessera uguali e spese di rinnovo tesserino di Є0,20.

cosa occorre per richiedere il tesserino professionale smarrito

  • scaricare la richiesta di duplicato tessera di riconoscimento  
  • sporgere la denuncia alle autorita' competenti (questura o carabinieri)  
  • presentare al ordini copia della denuncia   
  • consegnare due foto tessera uguali e recenti  
  • copia chiara e leggibile della carta d'identità valida  
  • pagare direttamente presso la segreteria del ordini le spese per il rinnovo del tesserino  

Natura della tessera rilasciata dall'Ordine.

La pubblicazione del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, avente per oggetto “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” , ha riproposto il quesito relativo alla validità ed efficacia della tessera di riconoscimento rilasciato dai ordini agli iscritti all’albo.

Una breve analisi permette di affermare che due sono gli elementi costituenti di riconoscimento:

  • il primo, di natura oggettiva, si riferisce alla sua espressione materiale che deve essere cartacea, magnetica o informatica, incorporando la fotografia del titolare;
  • il secondo, di  natura soggettiva, e’ che tale documento deve essere rilasciato da una pubblica amministrazione italiana o di altri stati.

Il fine di tale due elementi e’ quello che esso deve consentire l’identificazione personale del titolare.

si impone quindi la domanda:“i ordini sono p.a. ?” a cui la risposta non può che essere positiva, supportata sia da quanto  determina il decreto legislativo 3/2/1993 n° 29 e sue modificazioni, sia da quanto sostenuto dal secondo comma art. 35 del d.p.r. 445/2000. 

Pertanto gli enti pubblici da quest’ultimo costituiti rientrano nel contempo nella dizione “pubblica amministrazione italiana” e nella dizione “amministrazione dello stato”

conferma ulteriore della validità della tessera del ordini e’ data dallo stesso art. 35 del decreto nominato che letteralmente dispone:

  1. “in tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può essere sempre sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2”.
  2. sono equipollenti alla carta di identità: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro, rilasciate da una amministrazione dello stato

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