Aggiornamento delle circolari precedenti sul coronavirus.

La nuova circolare che fa da linea guida per l’emergenza, prevede anche  le indicazioni dei comportamenti da tenere e dei rilevamenti necessari da parte degli operatori sanitari, a partire dai medici di medicina generale, per l’identificazione dei soggetti a rischio e in caso di paziente positivo la gestione dei casi nelle strutture sanitarie, comprese le misure per la vestizione e la svestizione degli operatori sanitari, la sanificazione degli ambienti e le misure igieniche di prevenzione.

Decreto per il contenimento delle aree a rischio

Dopo una giornata di lavoro (a cui ha partecipato per la FNOPI la presidente Barbara Mangiacavalli) è stata emanata la circolare elaborata a fronte dell’impennata di casi rilevati al Nord Italia e il Consiglio dei ministri straordinario (IL VIDEO DELLA CONFERENZA STAMPA) ha messo a punto uno decreto legge  già firmato dal Capo dello Stato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale composto da 4 articoli di cui uno stanzia 20 milioni per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dall’articolo 44 del codice della protezione civile e un decreto del presidente del Consiglio in attuazione del Dl per Lombardia e Veneto che ha valore 14 giorni (il tempo di incubazione del virus).

Per tutte le Regioni interessate (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia) sono state emanate  apposite ordinanze firmate dal ministro della Salute e dal presidente della Regione che indicano le misure specifiche.

Il decreto interviene in modo organico, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità, allo scopo di prevenire e contrastare l’ulteriore trasmissione del virus.

Il testo prevede, tra l’altro, che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica.

Tra le misure sono inclusi, tra l’altro:

  • il divieto di allontanamento e quello di accesso al Comune o all’area interessata;
  • la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato;
  • la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione;
  • la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei;
  • la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • l’applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione dell’obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente, per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
  • la sospensione dell’attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attività commerciale;
  • la possibilità che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
  • la limitazione all’accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe.

Si introduce, inoltre, la facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi già elencati.

L’attuazione delle misure di contenimento sarà disposta con specifici decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri e il Presidente della Regione competente ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui gli eventi riguardino più regioni. Nei casi di estrema necessità ed urgenza, le stesse misure potranno essere adottate dalle autorità regionali o locali, ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ai fini sanzionatori, il decreto stabilisce che il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale.

Il testo prevede che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’Interno, assicuri l’esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

Non è invece sospeso il trattato di Shengen.

Corso FAD dell’Iss per medici, infermieri e operatori sanitari

Per gli operatori sanitari il Servizio Formazione della Presidenza dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) sta realizzando un corso online accreditato ECM per rendere i medici, gli infermieri e tutti gli operatori informati e formati sul nuovo coronavirus Sars-CoV-2, avvalendosi delle attuali evidenze scientifiche.

L’evento formativo, al quale si sottolinea la necessità di partecipare, articolato in 3 moduli (28 febbraio, 6 marzo e 13 marzo) per un totale di 16 ore, sarà disponibile a partire dal 28 febbraio sulla piattaforma dedicata alla Formazione A Distanza (FAD) in Salute pubblica dell’ISS.

La piattaforma sarà accessibile 24 ore su 24 nel periodo compreso tra il 28 febbraio e il 10 luglio.

Tra i principali obiettivi del corso:

  • descrivere la natura dell’emergenza sanitaria internazionale e individuare strategie di prevenzione e controllo;
  • identificare gli attori della task force italiana per la gestione dell’emergenza e le fonti ufficiali di informazioni, aggiornamento e coordinamento per le procedure sanitarie connesse alla gestione dell’emergenza;
  • descrivere la definizione di caso di nuovo coronavirus e conoscere i protocolli da attuare nei casi sospetti o accertati;
  • individuare le informazioni utili al personale medico/sanitario per le attività di prevenzione, identificazione e controllo negli ambienti ambulatoriali, ospedalieri e di comunità (nonché disporre di materiale informativo da affiggere in tali ambienti).

 CORONAVIRUS CODIV-19:LE MISURE PER LA SICUREZZA.

Il Ministero della Salute ed l'Istituto Superiore di Sanità hanno messo a punto un decalogo anti-coronavirus. Da come igienizzare le superfici all'evitare di toccare gli occhi con le mani, dieci raccomandazioni per prevenire l'epidemia di Covid-19.

Indicazioni e comportamenti da seguire.

  1. Lavati spesso le mani
  2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
  3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani.
  4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci.
  5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
  6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
  7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate.
  8. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi.
  9. Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni.
  10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.

Questi i dieci messaggi chiave (Scarica l'infografica QUI):

Si ribadisce di evitare e impedire l’uso improprio delle mascherine o di altri DPI che, se utilizzati in modo inutile, tolgono protezione a chi ne ha bisogno soprattutto in caso di interventi di reale urgenza.
Agite e fate agire gli altri colleghi secondo scienza, coscienza e deontologia, una triade che favori-sce buoni risultati di salute.
Le istruzioni nel dettaglio per la gestione dei casi sono quelle date dal Ministero della Salute nella sua circolare del 22 febbraio scorso:


https://www.fnopi.it/wp-content/uploads/2020/02/Aggiornamento_Circolare_220220201.pdf.pdf

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