L'istanza di accesso generalizzato ai sensi dell’art. 5 comma 2 del decreto trasparenza deve contenere le complete generalità del richiedente con relativi recapiti e numeri di telefono, nonché l’identificazione dei dati, le informazioni contenute in documenti già formati dall'amministrazione" o i documenti richiesti e può essere presentata in formato libero o redatta secondo il modulo predisposto dall’OPI di Latina, all'ufficio che detiene i dati, le informazioni contenute in documenti già formati dall'amministrazione o i documenti, che, sotto la responsabilità del Responsabile apicale dell’Unità Organizzativa Responsabile provvede sulla richiesta.
L’istanza di accesso civico non richiede motivazione alcuna e può essere recapitata:
- a mano all'Ufficio di Segreteria e di Protocollo, che vi appone il timbro di ricevimento e rilascia ricevuta;
- mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
- mediante PEC all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;
- mediante email all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;
- mediante fax al numero 0773624633.
Si ricorda che qualora l’istanza non sia sottoscritta con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento, la domanda sarà ritenuta validamente presentata soltanto se accompagnata da una copia del documento d’identità del richiedente in corso di validità.
Il rilascio di dati in formato cartaceo o elettronico è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Richiesta di riesame
Avverso il diniego all'istanza di accesso civico generalizzato, il richiedente può presentare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, istanza di riesame.
Nel caso in cui i dati o i documenti richiesti siano detenuti dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, l’eventuale richiesta di riesame presentata in seguito al diniego all'accesso, dovrà essere avanzata al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art.116 del Codice del processo amministrativo di cui al d.lgs n. 104/2010. Il termine di cui all’art.116, c.1, Codice del processo amministrativo qualora il richiedente l’accesso generalizzato si sia rivolto al difensore civico provinciale/regionale, decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza allo stesso.