Con l'Accordo del 2 febbraio 2017 il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno approvato il documento "La formazione continua nel settore Salute", unitamente all'allegato "criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM" che costituisce parte integrante dello stesso. Il nuovo Accordo, unitamente all'allegato, è efficace a decorrere dalla data del 2 febbraio 2017.
Decorrenza obbligo formativo
art.26
Accordo tra il Governo, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento
LA FORMAZIONE CONTINUA NEL SETTORE «SALUTE»
L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di conseguimento del titolo abilitante necessario per l’esercizio dell’attività sanitaria.
Dalla data di cui al precedente comma, il professionista sanitario deve maturare esclusivamente i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo.
Nel Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario sono individuati i crediti per i professionisti sanitari che esercitano l’attività sanitaria successivamente ad un periodo di mancato esercizio della stessa.