L'accesso agli atti amministrativi è un diritto previsto dalla Legge 241/90 (modificata con la 15/2005). Per lo stesso si intende il diritto degli interessati a prendere visione di documenti amministrativi o di estrarne copia previo pagamento della somma determinata secondo le regole contenute nel Tariffario allegato al modulo di richiesta.
Può essere esercitato da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi , che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale collegato ad una situazione che sia giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso. Si intende per documento amministrativo, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura.
Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.
La domanda può esser presentata dal soggetto direttamente o da un suo delegato: legale rappresentante-difensore, procuratore, tutore. La delega, con copia fotostatica del documento di identità del delegante, deve essere allegata alla richiesta.
Si allega il Regolamento di accesso agli atti amministrativi di questo Ordine approvato con deliberazione 38/2015 nonchè il modulo di richiesta di accesso.