AVVISO - OBBLIGO COMUNICAZIONE PEC


OBBLIGATORIETÀ ISCRIZIONE

Si ricorda che, in base alla legge 3/18 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”, l’iscrizione all’Ordine Professionale è obbligatoria per tutti i professionisti che esercitano la professione sanitaria e che nell’esercizio della professione senza iscrizione si configura il reato di  esercizio abusivo della professione sia nell’ambito di attività libero professionale, che nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente subordinato pubblico o privato. Diversamente si incorre nelle sanzioni di cui all’art. 348 cp che è stato sostituito ed oggi così recita: “Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 50.000. La condanna comporta ……omissis…. altresì la interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata ………….omissis”.

In merito alle conseguenze civili si sottolinea inoltre che, l’attività professionale svolta in mancanza di iscrizione è priva di riconoscimento contrattuale e di tutela, mentre in ipotesi di procurati danni a terzi, la richiesta di risarcimento nei tuoi confronti sarebbe inevitabile, senza possibilità alcuna di difesa.


ALERT

Si informano i dipendenti, collaboratori e consulenti dell'OPI di Latina che nella seduta del Consiglio Direttivo del giorno 19-12-2023 è stata approvata la nuova procedura per le segnalazioni Whistleblowing aggiornata al recente dlgs 24/2023 presente al link https://www.opilatina.it/lt/whistleblowing e nella sezione Amministrazione Trasparente|Altri contenuti|Prevenzione della corruzione


Modello per ottenere il duplicato del tesserino

 

Istruzioni sull'applicazione dell'imposta di bollo

 

In riferimento alle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive si pone l’attenzione sulla Direttiva n. 14/2011 del Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione, avente ad oggetto “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive” di cui all’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183, alla luce delle modifiche apportate al DPR 445/2000.

Dal 1 Gennaio 2012 sono pertanto entrate in vigore le nuove norme volte a consentire una completa “decertificazione” nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e privato, soprattutto per l’acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorietà.

Le nuove previsioni operano nel solco tracciato dal DPR 445/2000, in forza del quale le Pubbliche Amministrazioni non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A. stessa.

Tali disposizioni devono essere osservate anche dai gestori di pubblici servizi nei rapporti fra loro e in quelli con l’utenza ai sensi dell’art. 2 DPR 445/2000.

 RILASCIO CERTIFICATI

L’art. 40 del DPR 445/2000 prevede che le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti, sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Si ricorda che il certificato ha validità sei mesi dalla data del rilascio.

Tali certificati sono sempre in bollo (€ 16.00 più eventuali diritti di segreteria) ad eccezione dei certificati emessi in regime di esenzioni secondo casi espressamente previsti dalla legge. In questi casi è necessario indicare nella richiesta l’esatto motivo di esenzione ed il certificato riporterà l’indicazione dell’uso specifico a cui è destinato.

Pertanto la richiesta di un certificato “in carta libera” senza l’indicazione della norma in base alla quale il certificato è esente da bollo, non può essere accolta dall’amministrazione senza incorrere nelle sanzioni previste anche per gli operatori di segreteria in solido con il richiedente.

Le istanze dirette agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri tendenti ad ottenere il rilascio di certificati sono soggette all’imposta di bollo, qualora il certificato debba essere rilasciato in bollo.

Sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Il certificato deve essere richiesto e contestualmente ritirato dall’interessato previa esibizione di un documento di identità personale valido. Qualora l’interessato sia impossibilitato a provvedere personalmente, può delegare una persona di sua fiducia che si recherà allo sportello munito di

  1. proprio documento di identità
  2. atto di delega in carta semplice
  3. fotocopia del documento di identità del delegante
  4. Modulo di richiesta del certificato (da compilare a cura del delegante).

I certificati saranno redatti con firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del dlgs n. 39/93.

Si allegano i fac-simile di:

  1. Modulo richiesta certificato
  2. Tabella esenzioni bollo
  3. Delega Consegna e ritiro certificato/i

RILASCIO CERTIFICATI USO ESTERO

Nel caso in cui l'interessato richieda un certificato ad uso estero:

- deve essere richiesto in bollo (allegare una marca da bollo corrente per il certificato ed una marca da bollo corrente che per la richiesta).

Il certificato deve essere richiesto dall’interessato previa esibizione di un documento di identità personale valido. Qualora l’interessato sia impossibilitato a provvedere personalmente, può delegare una persona di sua fiducia che si recherà allo sportello munito di

  1. proprio documento di identità
  2.  atto di delega in carta semplice
  3.  fotocopia del documento di identità del delegante
  4. Modulo di richiesta del certificato (da compilare a cura del delegante).

Il certificato verrà rilasciato a firma autografa del Presidente pro-tempore dell’Ordine di Latina nel tempo massimo di numero 15 giorni.

I certificati verranno comunque rilasciati unicamente in lingua italiana.

Verrà apposta sul certificato la seguente dicitura: “Ai sensi dell’art.40 DPR 28 dicembre 2000, n.445, il presente certificato è rilasciato solo per l’estero”. 

 

Si allega i fac-simile di:

 - Modulo richiesta certificato

Modulo delega

 L’AUTOCERTIFICAZIONE

Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del T.U.

In particolare, è l’art. 46 del DPR n.455/2000 a indicare quali stati, qualità personali o fatti sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.

Tra questi:

  • i titoli di studio o la qualifica professionale posseduta, gli esami sostenuti, i titoli di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica;
  • l’iscrizione ad albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; 

L’art. 43 del T.U. prevede che le Amministrazioni Pubbliche siano tenute ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati.

Pertanto, per sostituire i certificati basta una semplice dichiarazione sostitutiva di certificazione firmata dall’interessato, senza autentica della firma e senza bollo.

È data facoltà ai soggetti privati (ad esempio banche ed assicurazioni) di accettare l'autocertificazione, ma per i privati, a differenza delle amministrazioni pubbliche, accettare l'autocertificazione non è un obbligo.

Rilascio certificati d'iscrizione tramite pec.

Si fa presente agli iscritti che ancora non hanno ritirato il tesserino, di provvedere al ritiro personalmente negli orari di apertura al pubblico o da terzi muniti di delega e fotocopia del documento di riconoscimento del delegante (titolare del tesserino)

Data l'ufficialità del documento ne discende che in caso di smarrimento o furto, va fatta la denuncia ai carabinieri, la cui fotocopia dovrà essere consegnata alla segreteria dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Latina, che  provvederà al rilascio del duplicato, su richiesta dell'interessato, portando due foto tessera uguali..

Cosa occorre per richiedere il tesserino professionale smarrito:

Natura della tessera rilasciata dal ordine.

La pubblicazione del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, avente per oggetto "testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" , ha riproposto il quesito relativo alla validità ed efficacia della tessera di riconoscimento rilasciato dai ordini agli iscritti all'albo.

Una breve analisi permette di affermare che due sono gli elementi costituenti di riconoscimento:

  • Il primo, di natura oggettiva, si riferisce alla sua espressione materiale che deve essere cartacea, magnetica o informatica, incorporando la fotografia del titolare;
  • Il secondo, di  natura soggettiva, e' che tale documento deve essere rilasciato da una pubblica amministrazione italiana o di altri stati.

Il fine di tale due elementi e' quello che esso deve consentire l'identificazione personale del titolare.

Si impone quindi la domanda:"i ordini sono p.a. ?" a cui la risposta non può che essere positiva, supportata sia da quanto  determina il decreto legislativo 3/2/1993 n° 29 e sue modificazioni, sia da quanto sostenuto dal secondo comma art. 35 del d.p.r. 445/2000.

Pertanto gli enti pubblici da quest'ultimo costituiti rientrano nel contempo nella dizione "pubblica amministrazione italiana" e nella dizione "amministrazione dello stato"

Conferma ulteriore della validità della tessera del ordini e' data dallo stesso art. 35 del decreto nominato che letteralmente dispone:

1. "In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può essere sempre sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2".

2. Sono equipollenti alla carta di identità: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro, rilasciate da una amministrazione dello stato.

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