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RICERCA ALBO
In questa sezione è possibile verificare l’iscrizione all’Albo di un professionista iscritto ad un OPI Latina, aggiornato in tempo reale, attraverso il seguente link:
Inoltre è possibile verificare l’iscrizione all’Albo di un professionista iscritto ad altro OPI attraverso il seguente link:
Ricerca Albo Nazionale
(I dati pubblicati sull'Albo Nazionale, ai sensi dell’art. 3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137, sono gestiti ed aggiornati dai titolari degli stessi, ovvero i singoli Ordini provinciali che hanno competenza legislativa circa la tenuta, l’aggiornamento degli Albi, e le iscrizioni/cancellazioni. (DLCPS 233/46 e DPR 221/50). A loro è quindi demandata la competenza a rilasciare apposite certificazioni).
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ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA (ENPAPI)
VIA LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 27 - 00193 ROMA (RM)
I SEGUENTI DOCUMENTI POSSONO ESSERE SCARICATI SUL SITO UFFICIALE DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA (ENPAPI):www.previdenzaOrdine delle Professioni Infermieristiche.it cliccando nel Menu' "Modulistica"
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Di seguito dei links utili per la ricerca di concorsi:
https://www.concorsi.it/concorsi/infermiere.html
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E' una dichiarazione che l’interessato sottoscrive di suo pugno nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali che viene utilizzata nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi.
L’autocertificazione può sostituire:
- le normali certificazioni;
- gli atti notori.
Quali sono le dichiarazioni che sostituiscono le certificazioni?
Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
- data e il luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- 15. possesso e numero del codice fiscale, della partita iva e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Non sono sostituibili con l'autocertificazione i seguenti documenti:
- certificati medici, sanitari, veterinari
- certificati di origine e conformità alle norme comunitarie brevetti e marchi
Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico - art. 10 comma 2 dpr 403/98
Come si fa l'autocertificazione?
a) Per dichiarazioni sostitutive di certificati:
- si scrive su carta semplice apponendo la firma sotto la propria ed esclusiva responsabilità - non necessita firmare di fronte ad un impiegato; oppure compilando dichiarazioni sostitutive;
- trasmettendo documenti, atti e certificati per fax, consegnandoli a mano o via mezzo telematico, alle pp. aa.
b) Per dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà:
- dichiarando fatti, stati o qualità personali a diretta conoscenza dell'interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi a un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco - art. 4, Legge 15/68 ;
- dichiarando stati, fatti o qualità personali a diretta conoscenza dell'interessato e non compresi nell'elenco di cui al punto 1, anche contestualmente all'istanza e sottoscritti dall'interessato in presenza del dipendente addetto - art. 3, comma 1, DPR 403/98 ;
- se si tratti di stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico e l'amministrazione ritenga necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni. Le amministrazioni hanno 15 giorni di tempo dalle dichiarazioni per richiedere la necessaria documentazione. È possibile inviare una copia fotostatica, ancorché non autenticata dei certificati di cui l'interessato sia già in possesso anche attraverso strumenti telematici e informatici - art. 2, comma 3, DPR 403/98.
Nella partecipazione a concorsi pubblici non è più contemplata la presentazione di copia autentica in bollo dei titoli ma soltanto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dichiarante la conformità all'originale.Oltremodo le amministrazioni non possono richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per partecipare a selezioni per assunzioni in pubblici concorsi - art. 3, comma 5, Legge 127/97.