Si prega di prendere visione delle Linee Guide contenute nel Vademecum sulla Libera Professione - Revisione 2020
Sezione Speciale Albo - Società tra Professionisti STP
- Iscrizione nel Registro delle imprese della Società fra Professionisti (Stp) come società inattiva.
- Contestuale iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro imprese.
- Successiva iscrizione della Stp nell’apposita “sezione speciale dell’Albo” tenuto dall’Ordine/Collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.
- Denuncia di inizio attività comprovando l’avvenuta iscrizione nell’Albo di cui al punto precedente (entro 60 giorni)
Subito dopo, per l'iscrizione alla Sezione Speciale dell'Albo delle Professioni Infermieristiche di Latina la società di professionisti dovrà presentare una domanda al Consiglio dell'Ordine competente per territorio (in base al Comune in cui è stata stabilita la sede legale).
Oltre al versamento delle Tasse e Concessioni Governative pari ad €168,00, il nostro Ordine, nella seduta del giorno 22 gennaio 2020 ha stabilito che l’importo della quota di 1° iscrizione è pari ad € 107,10 e che il contributo annuale è pari ad € 55,45.
Ricevuta la domanda, il Consiglio dell'Ordine dovrà verificare l'osservanza, da parte della società, delle disposizioni normative contenute nella legge n. 183/2011 e nel DM 34/2013; tale verifica riguarderà sostanzialmente i contenuti dell'atto costitutivo e le eventuali incompatibilità tra i soci.Se la società rispetta tutti i requisiti di legge, il Consiglio approverà l'iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo. Sarà poi compito della società far annotare l'avvenuta iscrizione all'Albo nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
La Sezione Speciale dell'Albo degli Infermieri registra per ciascuna società professionale le seguenti informazioni:
- la ragione o denominazione sociale;
- l'oggetto professionale (unico o prevalente);
- la sede legale;
- il nominativo del legale rappresentante;
- i nomi dei soci iscritti, nonchè degli eventuali soci iscritti presso Albi o elenchi di altre professioni.
Si allega, altresì la circolare (anno 2020) della Regione Lazio esplicativa della normativa di coordinamento tra la STP e la legge regionale 03 marzo 2003 n. 4 "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali".
ATTENZIONE:
Chi può aprire una STP? Le Professioni protette:
Possono aprire una STP i soli professionisti appartenenti alle professioni protette, ossia, quelle che per essere esercitate hanno l'obbligo di iscrizione a collegi, ordini e albi specifici. La costituzione di una STP è, pertanto, riservata alle professioni protette.
La STP può essere costituita secondo uno dei seguenti tipi societari:
Società semplice;
Società in nome collettivo;
Società in accomandita semplice;
Società per azioni;
Società in accomandita per azioni;
Società a responsabilità limitata;
Società cooperativa.
NORMATIVA
Legge n. 183/2011 art. 10
DM 34/2013 "Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolementate nel sistema ordinistico"
La MODULISTICA di seguito: