AVVISO - OBBLIGO COMUNICAZIONE PEC


OBBLIGATORIETÀ ISCRIZIONE

Si ricorda che, in base alla legge 3/18 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”, l’iscrizione all’Ordine Professionale è obbligatoria per tutti i professionisti che esercitano la professione sanitaria e che nell’esercizio della professione senza iscrizione si configura il reato di  esercizio abusivo della professione sia nell’ambito di attività libero professionale, che nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente subordinato pubblico o privato. Diversamente si incorre nelle sanzioni di cui all’art. 348 cp che è stato sostituito ed oggi così recita: “Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 50.000. La condanna comporta ……omissis…. altresì la interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata ………….omissis”.

In merito alle conseguenze civili si sottolinea inoltre che, l’attività professionale svolta in mancanza di iscrizione è priva di riconoscimento contrattuale e di tutela, mentre in ipotesi di procurati danni a terzi, la richiesta di risarcimento nei tuoi confronti sarebbe inevitabile, senza possibilità alcuna di difesa.


ALERT

Si informano i dipendenti, collaboratori e consulenti dell'OPI di Latina che nella seduta del Consiglio Direttivo del giorno 19-12-2023 è stata approvata la nuova procedura per le segnalazioni Whistleblowing aggiornata al recente dlgs 24/2023 presente al link https://www.opilatina.it/lt/whistleblowing e nella sezione Amministrazione Trasparente|Altri contenuti|Prevenzione della corruzione


LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA CON DELIBERA N.2/2023 STABILISCE:

Art. 1

(obbligo formativo triennio 2023/2025)
1. L’obbligo formativo per il triennio 2023-2025 è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni
della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
2. Per il triennio 2023-2025 si applicano le riduzioni dell’obbligo formativo già previste per i trienni
precedenti dalle seguenti disposizioni:
- Delibera della Commissione Nazionale per la formazione continua del 23.09.2021 in materia di
“Dossier formativo”;
- Paragrafo 1.1. n. 1) e 2) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.
Commissione nazionale per la formazione continua
Art.2

(spostamento crediti triennio 2020/2022)
1 L’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2020-2022 è consentita fino al 31 dicembre
2023, per eventi con “data di fine evento” al 31 dicembre 2023. La possibilità di spostamento dei
crediti è consentita fino al 30 giugno 2024.

In allegato la delibera integrale

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