Obbligo formativo ECM


L’art. 4, co. 5, del D.L. n. 198/2022 e s.m.i. dispone testualmente “All'articolo 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2023. Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023.
1-ter. La certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua».”

I professionisti sanitari avranno modo, pertanto, di regolarizzare le proprie posizioni in ambito di formazione obbligatoria relativa al triennio 2020-2022 fino al 31 dicembre 2023.

È previsto, altresì, per tutti i professionisti sanitari, l’inizio regolare del nuovo triennio (2023-2025), con decorrenza ordinaria dal 1° gennaio 2023.

La norma prevede, infine, una “proroga” anche per il recupero dei crediti formativi dei trienni precedenti (2014-16 e 2017-19). In questo caso, la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo Ecm potrà essere conseguita attraverso crediti compensativi definiti secondo provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua.

Consiglio Europeo degli Enti Regolatori delle Professioni InfermieristicheUS National Library of Medicine-National Institutes of HealthEnte Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione InfermieristicaFederazione Nazionale Ordini Professioni InfermieristicheMinistero della saluteAgenzia Nazionale per i Servizi Sanitari RegionaliFacebook Ordine