Lo spostamento dei crediti ECM atto a colmare il debito formativo relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019 potrà avvenire entro il 30 giugno 2022. Lo ha stabilito la Commissione nazionale Ecm, che lo scorso 14 dicembre ha adottato una nuova delibera in materia di assolvimento dell’obbligo formativo.

Prorogato spostamento crediti ECM per recupero debito formativo

Ai fini del recupero del debito formativo pregresso relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019 è consentito ai professionisti sanitari di effettuare sul portale Co.Ge.A.P.S. lo spostamento dei crediti ECM acquisiti tramite la partecipazione ad eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2021 entro il 30 giugno 2022.

È la principale novità contenuta nella delibera, datata 14 dicembre 2021, con la quale Agenas accoglie, di fatto, tutte le perplessità dei professionisti sanitari sulle tempistiche di caricamento e riconoscimento crediti sul portale Co.Ge.A.P.S. (si ricorda che i Provider hanno 90 giorni di tempo dalla conclusione dell'evento per la trasmissione del rapporto all'ente accreditante e per dare così la possibilità di spostare i crediti necessari da un triennio all'altro).

Come trasferire i crediti ECM?

Per spostare i crediti ECM è necessario accedere al portale Co.Ge.A.P.S.; non serve registrarsi, ma dal 1° ottobre 2021 è necessario essere in possesso di SPID.

Si possono spostare il 100% dei crediti ECM previsti dal proprio obbligo formativo al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

Per i professionisti che, per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2014-2016, non si sono avvalsi della facoltà di cui al par. 3.7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario - prosegue la delibera - il Co.Ge.A.P.S. procede d’ufficio a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio 2014-2016, a patto che nel triennio 2017-2019 i professionisti interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza rispetto a quelli necessari all’assolvimento dell’obbligo formativo individuale.

Nel caso di partecipazioni non trasmesse dai Provider e ancora mancanti sul portale Co.Ge.A.P.S, i professionisti potranno inoltrare dovuta segnalazione solo una volta decorso il termine di 90 giorni dalla data di fine evento pianificata dal Provider.

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