AVVISO IMPORTANTE
La determina della CNFC del 07/07/2016 ha esteso a tutti i professionisti sanitari la possibilità di acquisire crediti in modalità cosiddetta “flessibile”: sono stati, quindi, aboliti, i limiti annuali minimi e massimi cui erano soggetti i professionisti dipendenti e convenzionati. In pratica, ora tutti i professionisti possono acquisire i crediti liberamente all’interno del triennio ECM, anche tutti in un anno. La stessa determina estende inoltre a tutti i professionisti la possibilità di richiedere crediti ECM per attività di autoformazione, fermo restando il limite massimo del 10% dell’obbligo formativo individuale.
Il fabbisogno formativo standard del triennio 2014-2016 è di 150 crediti formativi; è però disponibile una riduzione di questo fabbisogno per chi ha fatto formazione nel triennio precedente, 2011-2013, in misura proporzionale ai crediti acquisiti secondo il seguente schema:
Triennio 2011-2013 |
Fabbisogno triennio 2014-2016 |
101 - 150 |
105 |
51 - 100 |
120 |
30 - 50 |
135 |
In base a questo schema è possibile calcolare l’obbligo formativo individuale. Se il professionista usufruisce di esoneri ed esenzioni questi andranno a diminuire ulteriormente il numero di crediti da acquisire nel triennio (come regolato dalla determina della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 17/07/2013).
04/07/2016 - Modulo per la richiesta di esonero/esenzione o riconoscimento crediti per i casi non previsti dalla determina del 17 luglio 2013.
Il modulo deve essere sottoscritto con firma autografa e, nei campi predisposti, compilato digitalmente, pena il rigetto dell’istanza.
Il modulo e i relativi allegati devono essere sottoscritti e inviati in formato PDF all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .
La CNFC valuterà l’istanza nella prima riunione utile e trasmetterà l’esito al professionista sanitario, con opportuna delibera, all’indirizzo email specificato nel modulo.
REGISTRAZIONE COGEAPS
Si informano tutti ISCRITTI a questo Ordine che unitamente all’apertura della banca dati del Co.Ge.A.P.S. ai singoli professionisti sanitari tramite il link http://application.cogeaps.it/cogeaps/registrazioneProfessionista.public, è stato attivato un Call Center per rispondere ai quesiti e dare supporto ai professionisti sanitari, sia per la compilazione del Dossier Formativo per il triennio 2014-2016, sia per fornire soluzioni ad eventuali quesiti sul funzionamento della banca dati del Consorzio o sul sistema ECM e sulla corrispondente normativa.
Il numero da comporre è 06/36000893; la linea è attiva dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 15.00. È stato altresì attivato un indirizzo e-mail dedicato, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , per offrire un supporto ulteriore.
Le informazioni relative al Call Center ed alle sue funzionalità sono reperibili anche sul sito istituzionale del Co.Ge.A.P.S. (http://www.cogeaps.it), a cui potrete eventualmente fare riferimento.
E' stata pubblicata in data 06 settembre 2013 la Determina Commissione Nazionale Formazione Continua di cui di seguito:
Note esplicative sulla determina della CNFC del 17-07-2013
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha integrato la Determina del 17/07/2013 luglio in materia di Esoneri, Esenzioni, Tutoraggio Individuale, Formazione all’estero, Autoapprendimento, Modalità di registrazione e Certificazione, con delle Note esplicative volte a “meglio specificare la ricaduta degli istituti ivi ricompresi”
Per scaricare la determina completa di note in formato pdf clicca qui.
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 98 del 14 maggio 2012) il nuovo Accordo sul sistema di formazione continua in medicina. L'Accordo (del 19 aprile 2012) traccia nuove regole per rendere omogeneo il sistema ECM su tutto il territorio nazionale, introducendo una maggiore integrazione tra i diversi attori della formazione continua in sanità. Il testo integrale del documento può essere consultato alla seguente pagina. Clicca qui
Quanti crediti devono essere maturati nel periodo 2011–2013?
Confermati in 150 i crediti formativi richiesti complessivamente per il triennio. Per ogni anno i professionisti dovranno acquisire un minimo di 25 crediti e un massimo di 75. Si prevede la possibilità di riportare fino ad un massimo di 45 crediti dal triennio 2008-2010, a condizione che il professionista abbia pienamente ottemperato al debito formativo previsto per il triennio precedente di 150 crediti formativi (c.f.) oppure 90 c.f. [1]. La Commissione nazionale ha stabilito, per i soli infermieri, il limite del 60% (90 su 150) dell'acquisizione dei crediti in modalita Formazione a distanza (FAD). Per i professionisti sanitari del territorio abruzzese colpito dal terremoto del 2009, i crediti formativi richiesti per il 2011 sono ridotti a 30, di cui 15 obbligatori.
[1] Dal triennio 2005-2007, il professionista, che ha acquisito 60 crediti formativi può detrarli dal numero di crediti complessivo (150) relativo al successivo triennio (2008-2010) e acquisire 90 c.f. Tale misura consente di detrarre ulteriormente nel triennio in corso (2011-2013) 45 crediti formativi e quindi acquisire 105 c.f. Chi non ha acquisito i crediti formativi sulla base delle indicazioni riportate, deve per ogni periodo, acquisire 150 crediti formativi.
ANNO | CREDITI | MINIMO | MASSIMO |
2011 | 50 (*) | 25 | 75 |
2012 | 50 (*) | 25 | 75 |
2013 | 50 (*) | 25 | 75 |
La Commissione Nazionale ha previsto la possibilità di riportare fino ad un massimo di 45 crediti dal triennio precedente 2008-2010. Chi ha maturato 45 o più crediti deve conseguirne solo 105; possono essere riportanti anche crediti in numero inferiore a 45: in tal caso i crediti da conseguire corrisponderanno alla differenza tra 150 e quelli riportati dal triennio precedente.
Quali modalità di formazione permettono di maturare crediti ECM?
Il nuovo accordo conferma le diverse modalità di formazione così come i criteri per l'assegnazione dei crediti, definiti dai precedenti documenti: http://ape.agenas.it/documenti/2.criteri_per_assegnazione_crediti_e_fsc.pdf
MODALITA' DI FORMAZIONE: Formazione residenziale - Convegni, congressi, simposi, conferenze (oltre 200 partecipanti) - Workshop, seminari, corsi (anche all'interno di congressi ecc.) - Formazione residenziale interattiva - Training individualizzato - Gruppi di miglioramento - Attività di ricerca - Audit clinico e/o assistenziale - Autoapprendimento senza tutoraggio - Autoapprendimento con tutoraggio - Docenza e tutorin.
Quanti crediti possono essere acquisiti tramite sponsor?
I professionisti possono conseguire al massimo 1/3 dell'intero ammontare di crediti del triennio attraverso la partecipazione ad eventi formativi su invito diretto di Sponsor (qualsiasi soggetto privato che fornisce finanziamenti, risorse o servizi a un Provider ECM mediante un contratto a titolo oneroso in cambio di spazi di pubblicità o di attività promozionali per il nome e/o i prodotti del soggetto sponsorizzante); ogni professionista sponsorizzato deve trasmettere al Provider che gestisce il corso una copia dell'invito o una dichiarazione sottoscritta attestante l'invito o l'autorizzazione della propria Amministrazione a partecipare in virtù dell'invito da parte dello Sponsor. Al professionista che consegue, in seguito alla sua partecipazione su invito diretto da parte delle Aziende, un numero di crediti superiore a 1/3 dell'intero ammontare di crediti del triennio, l'eccedenza non verrà considerata al fine del computo totale dei crediti necessari per il triennio.
Quali aree di formazione sono incluse nel sistema ECM?
Sono 29 le aree in cui si articolano gli obiettivi formativi della formazione, che vanno a comporre il "dossier formativo individuale" di ciascun professionista, che dovrà integrare obiettivi formativi di sistema (con tematiche di valore strategico aziendale), obiettivi formativi di processo (con tematiche legate al miglioramento della qualità dei processi nella specifica area sanitaria in cui si opera) e obiettivi formativi tecnico-professionali (rivolti all'acquisizione di conoscenze e competenze nel settore di attività). Indicati come di particolare rilievo per il SSN e i SSR le tematiche legate all'umanizzazione delle cure e terapia del dolore e alla qualità dei sistemi e dei processi clinico-assistenziali. Non potranno rientrare nel sistema ECM i corsi di formazione sulle medicine non convenzionali, che potranno essere oggetto di corsi soltanto se il programma prevede prove di efficacia e un confronto con la medicina tradizionale.
Quali novità sono contenute nel documento in merito al ruolo di Ordini, Ordini ed Associazioni?
Gli Ordini, i Ordini, le Associazioni professionali e le relative Federazioni rivestiranno un ruolo centrale nella certificazione della formazione svolta. Per tale finalità è operante il CO.GE.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie) deputato a gestire l'anagrafe nazionale dei crediti ECM. Quest'ultimo riceve le informazioni relative al conseguimento crediti ECM da parte dei Provider nazionali e regionali e in futuro renderà disponibili tali informazioni a Ordini, Ordini e Associazioni, affinché gli stessi possano certificare, al termine del triennio formativo (2011 – 2013) i crediti acquisiti. La certificazione avverrà con modalità che saranno comunicate dagli Ordini, Ordini e Associazioni ai propri iscritti. L'Accordo riconosce, a differenza del passato, ad un ruolo decisivo nella formazione continua per Ordini, Ordini ad Associazioni in quanto la loro offerta formativa potrà consentire ai professionisti formarsi su tematiche di particolare rilevanza tecnico professionali. Accanto alle materie "proprie" (etica, deontologia, legislazione, informatica, inglese e comunicazione), il documento prevede la possibilità che Ordini e Ordini organizzino anche corsi su materie tecnico-professionali, ma in modo da non superare il 50% dell'offerta complessiva.
Quali novità per i liberi professionisti?
I liberi professionisti avranno una maggiore flessibilità nell'acquisizione dei crediti annuali. Proprio per rispondere alle loro esigenze formative si è data la possibilità ad Ordini, Ordini e Associazioni professionali di organizzare corsi su materie tecnico-professionali, che però non potranno avere sponsorizzazioni commerciali e dovranno essere gratuiti o a costo minimo.
Posso essere acquisiti crediti ECM come docente?
I docenti/relatori hanno diritto, previa richiesta all'organizzazione, a 2 crediti formativi per ogni ora di effettiva docenza in eventi o progetti formativi aziendali, entro il limite del 50% dei crediti da acquisire nel corso dell'anno solare. I crediti possono essere acquisiti in considerazione esclusivamente delle ore effettive di lezione; i crediti non possono, cioè, essere frazionati o aumentati in ragione dell'impegno inferiore o superiore ai sessanta minuti di lezione (es. un'ora o un'ora e trenta minuti di lezione danno diritto a 2 crediti formativi; le lezioni di durata inferiore a sessanta minuti non possono essere prese in considerazione, né possono cumularsi frazioni di ora per docenze effettuate in contesti diversi). Si fa presente che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, in data 20 febbraio 2008, ha stabilito che in caso di contemporanea docenza di un'ora di due docenti deve essere assegnato 1 credito per docente. Tale misura è relativa a quelle tipologie di formazione previste dal documento sui criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM:
http://ape.agenas.it/documenti/2.criteri_per_assegnazione_crediti_e_fsc.pdf
I docenti/relatori non possono conseguire i crediti formativi in qualità di partecipanti ad eventi nei quali effettuano attività di docenza. I docenti o i tutor di un Corso FAD non hanno diritto ai crediti ECM.
A chi spetta il computo dei crediti?
Il computo dei crediti spetta al professionista sanitario, mentre la verifica per la certificazione dei crediti formativi spetta all'Ordine competente che utilizzerà al termine del triennio 2011 - 2013, i dati archiviati dal CO.GE.A.P.S. Dato che, il percorso di definizione e trasferimento dei dati al CO.GE.A.P.S. è ancora in fase di perfezionamento e considerando che il sistema ECM è a regime effettivo dal 2008, rimane l'esigenza di inviare gli eventi formativi al Ordine di appartenenza (tramite fax o BM) sia per la verifica dei requisiti previsti per ogni evento formativo che per il calcolo complessivo dei crediti richiesti. In questo modo ogni iscritto avrà la facoltà di accertarsi, attraverso l'Ordine, della propria posizione rispetto all'obbligo dell'accreditamento.
Anche i nuovi iscritti hanno l'obbligo di maturare crediti ECM?
Il debito formativo per il professionista iscritto per la prima volta all'Albo professionale decorre dall'anno successivo a quello di conseguimento del titolo e dell'iscrizione all'Albo stesso. Se la data di iscrizione all'Albo professionale non è immediatamente successiva alla data del conseguimento del titolo abilitante, è comunque legittimo ritenere l'obbligo formativo vigente dall'anno successivo a quello di iscrizione.
Quale obbligatorietà per il raggiungimento crediti ECM?
A decorrere dal 2002, è iniziata la fase a regime del Programma nazionale ECM che deve ritenersi obbligatorio per tutti i professionisti sanitari dipendenti, convenzionati o liberi professionisti. A tal proposito il Piano sanitario 2003/2005, approvato con Dpr 23 maggio 2003, ha confermato chiaramente l'obbligatorietà della formazione continua per tutti i professionisti. Il DL 138/2011 del 13 agosto 2011 convertito in Legge n.148 del 14 settembre 2011 prevede all'art. 3, comma 5, lett. b) : "Previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione". Il citato Decreto Legge prevede altresì che "gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore" dello stesso. Al momento non vi sono, a questo riguardo, precise indicazioni; nel prossimo futuro la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, gli Ordini, i Ordini e le rispettive Federazioni, dovranno elaborare disposizioni ad hoc per regolamentare tale obbligo.
Chi è esonerato dall'obbligo crediti ECM?
Nella circolare del Ministro della Salute del 5/03/02 N. DIRP 3°/AG/448, al comma 15, viene chiarito che è esonerato dall'obbligo dell'ECM - per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza) - il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propria della categoria di appartenenza:
- corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del Murst del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000;
- corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Dlgs 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
- formazione complementare; es. corsi effettuati ai sensi dell'art. 66 "Idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza" di cui al Dpr 28 luglio 2000, n. 270, Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale;
- corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) "Piano di interventi contro l'Aids" di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell'8 giugno 1990.
Sono esonerati, altresì, dall'obbligo ECM i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché in materia di adempimento del servizio militare di cui alla Legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. Si precisa che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell'esonero, data l'impossibilità di frequentare i corsi. L'esonero dall'obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. Occorre specificare che nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l'anno di validità per l'esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Ad esempio: se l'astensione obbligatoria cade nel periodo da settembre 2003 a gennaio 2004, l'esenzione dall'obbligo di acquisire i crediti sarà valida esclusivamente per l'anno 2003, ossia per l'anno 2003 non si devono acquisire i crediti. Eventuali crediti percepiti nell'anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l'anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall'operatore per le tipologie indicate precedentemente. Sono altresì esonerati, in base alla Determina della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 13 gennaio 2010, gli operatori sanitari che assumono incarichi di alta amministrazione di natura gestionale (a titolo esemplificativo Direttori generali dei Ministeri e delle Agenzie nazionali). Gli esoneri, le esenzioni e comunque gli istituti che concorrono a definire l'assolvimento dell'obbligo formativo saranno oggetto, nei prossimi mesi, di studio e valutazione da parte della Commissione Nazionale per la Formazione Continua con i rappresentanti regionali e con il CTR per farne criteri omogenei su tutto il territorio nazionale e per tutti i professionisti interessati.
Fonte: Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche