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Modulo per comunicare al Ordine l'inizio dell'attività libero professionale.
E' possibile scaricare (vedi allegato in fondo all'articolo) il modulo per comunicare al Ordine la l'inizio dell'attività libero professionale. Il modulo compilato in stampatello in tutte le sue parti, deve essere consegnato o inviato al Ordine per fax allo 0773624633 unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
La comunicazione è obbligatoria e va effettuata entro 30 giorni dall'avvio dell'attività libero-professionale.
N.B. Si ricorda che il professionista ha anche l'obbligo di comunicare all'ENPAPI, con apposita modulistica, l'inizio dell'attività libero professionale.
Modulo per comunicare al Ordine la cessazione dell'attività libero professionale.
E' possibile scaricare (vedi allegato in fondo all'articolo) il modulo per comunicare al Ordine la cessazione dell'attività libero professionale. Il modulo compilato in stampatello in tutte le sue parti, deve essere consegnato o inviato al Ordine a mezzo fax allo 0773624633 od a mezzo pec all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (solo da indirizzi pec) unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
N.B. Si ricorda che il professionista ha anche l'obbligo di comunicare all'ENPAPI, con apposita modulistica, la cessazione dell'attività libero professionale.
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L'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE DELL'INFERMIERE
- L'infermiere che esercita la libera professione assume la responsabilità del proprio agire (in forma autonoma) e la responsabilità di rappresentare la professione nel contesto sociale.
- L'infermiere esercita la libera professione in forma autonoma o associata e può agire a domicilio della persona che richiede cure infermieristiche o in uno studio, generalmente di tipo associato.
- Il libero professionista infermiere si connota come prestatore d'opera intellettuale effettuata in regime di autonomia tecnica, con ampia discrezionalità e con propria organizzazione del lavoro.
- La posizione giuridica è stabilita dalla legge che definisce le regole a tutela degli interessi di carattere generale degli individui.
- Il Ordine professionale è l'Ente a cui è demandato il compito di vigilare sull'esercizio della professione e tutelare il decoro e l'indipendenza degli infermieri rappresentati.
- Nei confronti dei cittadini assistiti l'infermiere libero professionista ha degli obblighi specifici da cui discendono una serie di responsabilità.
- L'art. 2229 del Codice Civile intitolato "Esercizio delle professioni intellettuali"al comma 1 recita: "La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi". Ciò determina l'obbligo dell'iscrizione all'Albo degli Infermieri per tutti coloro che esercitano al professione infermieristica e sotto qualsiasi forma.
- L'individuazione di professione intellettuale fa si che la stessa possa essere svolta in regime di libera professione.
La modalità dell'esercizio libero professionale richiede:
- L'organizzazione in proprio dell'attività;
- La proprietà degli strumenti;
- Il rapporto di fiducia tra professionista e cliente;
- La responsabilità diretta;
- Il diritto a ricevere l'onorario;
- La discrezionalità circoscritta alle regole professionali e all'esperienza posseduta.
IL ORDINE PROFESSIONALE
Il Ordine degli Infermieri, Assistenti Sanitari, Vigilatrici d'infanzia (ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE) ha il potere disciplinare nei confronti degli iscritti all'Albo e mira a punire e a reprimere quei comportamenti posti in essere dal professionista che possono ledere il decoro e l'indipendenza della professione o agire in maniera difforme dai principi sanciti nel Codice Deontologico.
LE ATTRIBUZIONI PROFESSIONALI E LE INCOMPATIBILITÀ
L'infermiere che esercita la libera professione deve attenersi alle attribuzioni previste dalla normativa vigente.
La pubblicità deve in ogni caso rispettare i principi di verità e correttezza, chiarezza ed inequivocabilità e deve essere conforme ai principi espressi dal codice deontologico. Non può pertanto essere ingannevole e comparativa o ledere la dignità e l'onore della professione.
La pubblicità sanitaria è soggetta alla vigilanza dei Ordini Provinciali.
FORMAZIONE CONTINUA DELL'INFERMIERE LIBERO PROFESSIONALE
Il Decreto Legislativo n. 229 del 1999 ha attivato, a partire dal 2002, il Sistema Italiano di Educazione Continua in Medicina che prevede l'aggiornamento professionale obbligatorio per tutti gli operatori sanitari, sia dipendenti che liberi professionisti. Il Ordine ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE promuove numerose iniziative di formazione continua rivolte a tutti gli Infermieri iscritti o operanti nella Provincia di Latina.
LIBERA PROFESSIONE -ADEMPIMENTI OBBLIGATORI
L'esercizio della libera professione è soggetto ad alcuni adempimenti per poter essere intrapreso, tra cui:
- Iscrizione All'Albo Professionale presso il Ordine provinciale di appartenenza(art. 8 DLCPS 233/46 - DPR 761/79 - DM 30/1/82 - DM 14/9/94);
- Richiesta di assegnazione del numero di Partita IVA entro 30 giorni dall'inizio dell'attività libero - professionale, al competente ufficio IVA della Provincia di appartenenza, compilando il modello di " Inizio Attività"Iscrizione e registri IVA (art. 10 DPR 633/72 esonera la tenuta di contabilità IVA);
- Comunicazione al Ordine dell'inizio dell'attività libero - professionale. La comunicazione è obbligatoria e va effettuata entro 30 giorni dall'avvio dell'attività;
- Iscrizione all'Ente Nazionale di Previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI): l'infermiere libero - professionista gode della tutela previdenziale - obbligatoria per legge, assicurata dall'apposito ENPAPI (Cassa di Previdenza ed Assistenza ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE)(art. 8 DLgs 10/2/96 n° 103)
- Stipula di una copertura assicurativa. La polizza di responsabilità professionale è obbligatoria ed ha come oggetto i danni causati a terzi durante l'esercizio della professione, a causa di errori e omissioni compiuti in buona fede.
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Il Dottorato di ricerca in Scienze infermieristiche è un percorso di formazione universitaria triennale successivo alla Laurea Specialistica, che mira a fornire ai professionisti competenze avanzate e strumenti metodologici necessari per esercitare attività di ricerca e di alta qualificazione presso Università, enti pubblici e soggetti privati.
E' finalizzato all'approfondimento dello studio della disciplina e dalla ricerca applicata alle Scienze infermieristiche.
Il XXVI ciclo (2010/2011) di Dottorato di ricerca in Scienze infermieristiche è stato attivato nelle Università di Firenze, Genova, L'Aquila e Roma.
Firenze
Scienze Cliniche
Coordinatore: Prof. Giacomo Laffi
Referente: Prof. Laura Rasero
Genova
Metodologia della Ricerca in Scienze Infermieristiche
Coordinatore: Prof. Loredana Sasso
L'Aquila
Scienze Infermieristiche
Coordinatore: Prof. Loreto Lancia
Roma Tor Vergata
Scienze Infermieristiche
Coordinatore: Prof. Augusto Panà
Referente: Prof. Rosaria Alvaro
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La Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche deve fornire le basi per sviluppare a livello elevato, e in più contesti clinico-assistenziali, la capacità di analizzare i bisogni, pianificare, progettare e gestire interventi, valutare e fare ricerca (per una descrizione dettagliata delle competenze dell'infermiere con laurea specialistica si rimanda all'Allegato I - Decreto 2 aprile 2001, allegato I/S; Classe delle lauree specialistiche nelle Scienze infermieristiche e ostetriche). La continua evoluzione del Servizio Sanitario Nazionale e i cambiamenti nei contenuti delle cure rendono molto ampia la gamma di posizioni (e competenze) dell'infermiere con Laurea Specialistica: dalla direzione del servizio aziendale di assistenza infermieristica, al coordinamento di un dipartimento o unità complessa, o di una équipe, al case management, al coordinamento dell'aggiornamento del personale e della formazione permanente, al ruolo di formatore, di docente e di tutor. Occupare queste posizioni richiede il possesso di competenze trasversali (oltre che di conoscenze specifiche) e la capacità di applicarle a diversi contesti. Ogni università potrà quindi costruire dei curricula che comprendono l'area clinica, gestionale o didattica, ma nello stesso tempo che possono anche sviluppare o privilegiare una di queste aree. Il DM 270/04 ha modificato la denominazione di corso di Laurea specialistica in "corso di Laurea Magistrale".
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Per diventare infermieri bisogna frequentare un corso universitario di Laurea Triennale. La formazione è strutturata tenendo conto della crescente complessità dei pazienti assistiti e dell'evoluzione dei trattamenti (sia in ospedale che sul territorio), nella prospettiva di rendere la persona presa in carico o il familiare il più possibile autonomi. Ogni università può introdurre nel proprio ordinamento didattico delle variazioni, fino a un terzo del programma definito dalla normativa nazionale (DL 2 aprile 2001; Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie, Allegato I: Obiettivi formativi qualificanti). Tali variazioni consistono nell'introduzione o sottrazione di alcune materie all'interno dei vari settori scientifico-disciplinari, in rapporto alle esigenze sanitarie e di mercato di carattere locale e all'organizzazione del curriculum individuale. Questa possibilità consente di avere curricula personalizzati e sempre più rispondenti alle esigenze e ai problemi locali e del Servizio Sanitario Nazionale. L'infermiere partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e collettività e formula i relativi obiettivi; pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico; garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; agisce sia individualmente che in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali, avvalendosi, ove necessario, dell'opera del personale di supporto. L'infermiere svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale; contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo allo specifico profilo professionale e alla ricerca. Conseguita la laurea, gli infermieri possono proseguire la formazione iscrivendosi a un Corso di master di primo livello (o frequentando altre iniziative di formazione permanente) oppure possono iscriversi alla Laurea magistrale (specialistica).
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AVVISO IMPORTANTE
La determina della CNFC del 07/07/2016 ha esteso a tutti i professionisti sanitari la possibilità di acquisire crediti in modalità cosiddetta “flessibile”: sono stati, quindi, aboliti, i limiti annuali minimi e massimi cui erano soggetti i professionisti dipendenti e convenzionati. In pratica, ora tutti i professionisti possono acquisire i crediti liberamente all’interno del triennio ECM, anche tutti in un anno. La stessa determina estende inoltre a tutti i professionisti la possibilità di richiedere crediti ECM per attività di autoformazione, fermo restando il limite massimo del 10% dell’obbligo formativo individuale.
Il fabbisogno formativo standard del triennio 2014-2016 è di 150 crediti formativi; è però disponibile una riduzione di questo fabbisogno per chi ha fatto formazione nel triennio precedente, 2011-2013, in misura proporzionale ai crediti acquisiti secondo il seguente schema:
Triennio 2011-2013 |
Fabbisogno triennio 2014-2016 |
101 - 150 |
105 |
51 - 100 |
120 |
30 - 50 |
135 |
In base a questo schema è possibile calcolare l’obbligo formativo individuale. Se il professionista usufruisce di esoneri ed esenzioni questi andranno a diminuire ulteriormente il numero di crediti da acquisire nel triennio (come regolato dalla determina della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 17/07/2013).
04/07/2016 - Modulo per la richiesta di esonero/esenzione o riconoscimento crediti per i casi non previsti dalla determina del 17 luglio 2013.
Il modulo deve essere sottoscritto con firma autografa e, nei campi predisposti, compilato digitalmente, pena il rigetto dell’istanza.
Il modulo e i relativi allegati devono essere sottoscritti e inviati in formato PDF all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .
La CNFC valuterà l’istanza nella prima riunione utile e trasmetterà l’esito al professionista sanitario, con opportuna delibera, all’indirizzo email specificato nel modulo.
REGISTRAZIONE COGEAPS
Si informano tutti ISCRITTI a questo Ordine che unitamente all’apertura della banca dati del Co.Ge.A.P.S. ai singoli professionisti sanitari tramite il link http://application.cogeaps.it/cogeaps/registrazioneProfessionista.public, è stato attivato un Call Center per rispondere ai quesiti e dare supporto ai professionisti sanitari, sia per la compilazione del Dossier Formativo per il triennio 2014-2016, sia per fornire soluzioni ad eventuali quesiti sul funzionamento della banca dati del Consorzio o sul sistema ECM e sulla corrispondente normativa.
Il numero da comporre è 06/36000893; la linea è attiva dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 15.00. È stato altresì attivato un indirizzo e-mail dedicato, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , per offrire un supporto ulteriore.
Le informazioni relative al Call Center ed alle sue funzionalità sono reperibili anche sul sito istituzionale del Co.Ge.A.P.S. (http://www.cogeaps.it), a cui potrete eventualmente fare riferimento.
E' stata pubblicata in data 06 settembre 2013 la Determina Commissione Nazionale Formazione Continua di cui di seguito:
Note esplicative sulla determina della CNFC del 17-07-2013
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha integrato la Determina del 17/07/2013 luglio in materia di Esoneri, Esenzioni, Tutoraggio Individuale, Formazione all’estero, Autoapprendimento, Modalità di registrazione e Certificazione, con delle Note esplicative volte a “meglio specificare la ricaduta degli istituti ivi ricompresi”
Per scaricare la determina completa di note in formato pdf clicca qui.
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 98 del 14 maggio 2012) il nuovo Accordo sul sistema di formazione continua in medicina. L'Accordo (del 19 aprile 2012) traccia nuove regole per rendere omogeneo il sistema ECM su tutto il territorio nazionale, introducendo una maggiore integrazione tra i diversi attori della formazione continua in sanità. Il testo integrale del documento può essere consultato alla seguente pagina. Clicca qui
Quanti crediti devono essere maturati nel periodo 2011–2013?
Confermati in 150 i crediti formativi richiesti complessivamente per il triennio. Per ogni anno i professionisti dovranno acquisire un minimo di 25 crediti e un massimo di 75. Si prevede la possibilità di riportare fino ad un massimo di 45 crediti dal triennio 2008-2010, a condizione che il professionista abbia pienamente ottemperato al debito formativo previsto per il triennio precedente di 150 crediti formativi (c.f.) oppure 90 c.f. [1]. La Commissione nazionale ha stabilito, per i soli infermieri, il limite del 60% (90 su 150) dell'acquisizione dei crediti in modalita Formazione a distanza (FAD). Per i professionisti sanitari del territorio abruzzese colpito dal terremoto del 2009, i crediti formativi richiesti per il 2011 sono ridotti a 30, di cui 15 obbligatori.