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L'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE DELL'INFERMIERE

  • L'infermiere che esercita la libera professione assume la responsabilità del proprio agire (in forma autonoma) e la responsabilità di rappresentare la professione nel contesto sociale.
  • L'infermiere esercita la libera professione in forma autonoma o associata e può agire a domicilio della persona che richiede cure infermieristiche o in uno studio, generalmente di tipo associato.
  • Il libero professionista infermiere si connota come prestatore d'opera intellettuale effettuata in regime di autonomia tecnica, con ampia discrezionalità e con propria organizzazione del lavoro.
  • La posizione giuridica è stabilita dalla legge che definisce le regole a tutela degli interessi di carattere generale degli individui.
  • Il Ordine professionale è l'Ente a cui è demandato il compito di vigilare sull'esercizio della professione e tutelare il decoro e l'indipendenza degli infermieri rappresentati.
  • Nei confronti dei cittadini assistiti l'infermiere libero professionista ha degli obblighi specifici da cui discendono una serie di responsabilità.
  • L'art. 2229 del Codice Civile intitolato "Esercizio delle professioni intellettuali"al comma 1 recita: "La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi". Ciò determina l'obbligo dell'iscrizione all'Albo degli Infermieri per tutti coloro che esercitano al professione infermieristica e sotto qualsiasi forma.
  • L'individuazione di professione intellettuale fa si che la stessa possa essere svolta in regime di libera professione.

La modalità dell'esercizio libero professionale richiede:

  • L'organizzazione in proprio dell'attività;
  • La proprietà degli strumenti;
  • Il rapporto di fiducia tra professionista e cliente;
  • La responsabilità diretta;
  • Il diritto a ricevere l'onorario;
  • La discrezionalità circoscritta alle regole professionali e all'esperienza posseduta.

IL ORDINE PROFESSIONALE

Il Ordine degli Infermieri, Assistenti Sanitari, Vigilatrici d'infanzia (ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE) ha il potere disciplinare nei confronti degli iscritti all'Albo e mira a punire e a reprimere quei comportamenti posti in essere dal professionista che possono ledere il decoro e l'indipendenza della professione o agire in maniera difforme dai principi sanciti nel Codice Deontologico.

LE ATTRIBUZIONI PROFESSIONALI E LE INCOMPATIBILITÀ

L'infermiere che esercita la libera professione deve attenersi alle attribuzioni previste dalla normativa vigente.
La pubblicità deve in ogni caso rispettare i principi di verità e correttezza, chiarezza ed inequivocabilità e deve essere conforme ai principi espressi dal codice deontologico. Non può pertanto essere ingannevole e comparativa o ledere la dignità e l'onore della professione.
La pubblicità sanitaria è soggetta alla vigilanza dei Ordini Provinciali.

FORMAZIONE CONTINUA DELL'INFERMIERE LIBERO PROFESSIONALE

Il Decreto Legislativo n. 229 del 1999 ha attivato, a partire dal 2002, il Sistema Italiano di Educazione Continua in Medicina che prevede l'aggiornamento professionale obbligatorio per tutti gli operatori sanitari, sia dipendenti che liberi professionisti. Il Ordine ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE promuove numerose iniziative di formazione continua rivolte a tutti gli Infermieri iscritti o operanti nella Provincia di Latina. 

                                                 LIBERA PROFESSIONE -ADEMPIMENTI OBBLIGATORI

L'esercizio della libera professione è soggetto ad alcuni adempimenti per poter essere intrapreso, tra cui:

  • Iscrizione All'Albo Professionale presso il Ordine provinciale di appartenenza(art. 8 DLCPS 233/46 - DPR 761/79 - DM 30/1/82 - DM 14/9/94);
  • Richiesta di assegnazione del numero di Partita IVA entro 30 giorni dall'inizio dell'attività libero - professionale, al competente ufficio IVA della Provincia di appartenenza, compilando il modello di " Inizio Attività"Iscrizione e registri IVA (art. 10 DPR 633/72 esonera la tenuta di contabilità IVA);
  • Stipula di una copertura assicurativa. La polizza di responsabilità professionale è obbligatoria  ed ha come oggetto i danni causati a terzi durante l'esercizio della professione, a causa di errori e omissioni compiuti in buona fede.

 

 

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