I dati personali pubblicati in Amministrazione trasparente sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

 

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L'accesso agli atti amministrativi è un diritto previsto dalla Legge 241/90 (modificata con la 15/2005). Per lo stesso si intende il diritto degli interessati a prendere visione di documenti amministrativi o di estrarne copia previo pagamento della somma determinata secondo le regole contenute nel Tariffario allegato al modulo di richiesta.

Può essere esercitato da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi  pubblici o diffusi , che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale collegato ad una situazione che sia giuridicamente  tutelata  e connessa al documento  oggetto di richiesta di accesso. Si intende per documento amministrativo, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura.

Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

La domanda può esser presentata dal soggetto direttamente o da un suo delegato:  legale rappresentante-difensore, procuratore, tutore. La delega, con copia fotostatica del documento di identità del delegante, deve essere allegata alla richiesta.

Si allega il Regolamento di accesso agli atti amministrativi di questo Ordine approvato con deliberazione 38/2015 nonchè il modulo di richiesta di accesso.

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